Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2424 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2424 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputata è stata ritenuta responsabile del reato agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen.;
Considerato che il primo motivo di ricorso,, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza di legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità è indeducibile in sede di legittimità, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in un contesto di c.d. doppia conforme (si veda, in particolare, diffusamente, pag. 7 della sentenza impugnata a riguardo delle argomentazioni svolte sulla consumazione della condotta tipica da parte della prevenuta e sull’inverosimiglianza della tesi difensiva secondo c:ui ella non sarebbe stata consapevole di sostituft:si illegittimamente ad altra persona nella stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché in ordine all’irrilevanza, ai f della realizzazione del delitto, del conseguimento di un vantaggio da parte del complice, NOME COGNOME), dovendosi gli stessi, allora, considerare non specifici e soltanto apparenti, perché non assolvono la tipica funzione di una critica articolata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.,è aspecifico – perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo delle significative modalità illecite della condotta (pag.8)- e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità stesse e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8);
Considerato, infine, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non conserte la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell’impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul mer to del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell’art. 129 comma 1 cod. proc. pen., tra le’quali la prescrizione del reato (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, COGNOME; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, COGNOME; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, COGNOME; Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, COGNOME; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, COGNOME);
Dato atto che la difesa dell’imputata ha inoltrato conclusioni scritte in data 1 dicembre 2023 – tardive e che nulla consentono di aggiungere ai rilievi già espressi – con le quali ha insistito nelle ragioni di ricorso e richiesto la declaratoria di estinzion del reato per prescrizione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 dicembre 2023