Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega Quando un Appello è Manifestamente Infondato
La presentazione di un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale in cui si valuta la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito. Tuttavia, non tutti i ricorsi superano il vaglio di ammissibilità. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché la mera riproposizione di argomenti già discussi e la manifesta infondatezza delle lamentele portano a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). L’imputato, dopo la sentenza di condanna, aveva presentato appello presso la Corte d’Appello competente, la quale aveva confermato la decisione di primo grado. Non pago della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando principalmente il mancato riconoscimento di alcune circostanze attenuanti che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
La Decisione della Corte di Cassazione e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello preliminare, verificando se il ricorso abbia i requisiti per essere discusso. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che le argomentazioni presentate fossero una semplice ripetizione di quelle già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, oltre che palesemente prive di fondamento giuridico. La conseguenza diretta di questa decisione è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per scoraggiare ricorsi dilatori o pretestuosi.
Le Motivazioni della Decisione
L’ordinanza della Corte si sofferma su punti specifici per giustificare l’inammissibilità. Le motivazioni sono un elemento chiave per comprendere i limiti entro cui un ricorso può essere considerato valido.
Ripetitività delle Doglianze
Il primo motivo di inammissibilità risiede nel fatto che il ricorso non presentava nuovi profili di illegittimità della sentenza impugnata. Al contrario, si limitava a riproporre le stesse ‘doglianze’ (lamentele) già adeguatamente esaminate e rigettate dalla Corte d’Appello. La Cassazione non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione del diritto. Ripetere argomenti fattuali già respinti rende il ricorso privo di utilità e, quindi, inammissibile.
L’Insussistenza delle Attenuanti
La Corte ha poi analizzato i motivi specifici relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti:
1. Attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n. 4, c.p.): La difesa sosteneva che il danno causato dal reato fosse minimo. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali avevano negato l’attenuante sulla base del fatto che la sostanza detenuta non potesse essere considerata di ‘scarso valore’, tenuto conto anche della finalità di lucro che ne guidava il possesso.
2. Attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.): Riguardo alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche, la Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse motivato in modo ‘logico, coerente e puntuale’ le ragioni per cui gli elementi portati dalla difesa non erano sufficienti a giustificare una riduzione di pena. La motivazione della Corte territoriale è stata quindi ritenuta immune da vizi logici o giuridici, rendendo la censura sul punto manifestamente infondata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: per accedere al giudizio di Cassazione è necessario presentare motivi di ricorso specifici, che evidenzino un errore di diritto o un vizio logico manifesto nella motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile perché meramente ripetitivo o palesemente infondato non solo non produce alcun risultato utile per il ricorrente, ma comporta anche la sua condanna al pagamento di spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione serve da monito sull’importanza di una strategia difensiva ponderata, che eviti impugnazioni pretestuose e si concentri su vizi concreti e rilevanti della decisione contestata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano una mera riproduzione di profili già adeguatamente esaminati e respinti dai giudici di merito e, inoltre, erano considerate manifestamente infondate.
Su quali basi è stata negata l’attenuante del danno di particolare tenuità?
L’attenuante è stata negata perché la Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che la sostanza stupefacente detenuta non potesse considerarsi di ‘scarso valore’, tenendo anche conto della finalità di lucro perseguita dall’imputato.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver presentato un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47473 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47473 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il 17/02/1978
avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è inammissibile perché avente ad oggetto doglianze meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati dai giudici di merito oltre che manifestamente infondata;
considerato che in merito alla dedotta sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., corretta risulta la risposta fornita dalla Corte di appello che ha negato che la sostanza detenuta potesse ritenersi di scarso valore, tenuto conto anche la finalità di lucro della stessa;
considerato, invero, che in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen., la Corte di appello ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale le ragioni dell’irrilevanza del dato che la difesa aveva inteso valorizzare con la propria deduzione (cfr. pag. 4 e 5 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 novembre 2024
Il Consigliere estensore