Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19166 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19166 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ALTAMURA il 11/06/1981
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
esaminata la memoria del ricorrente in cui ha insistito per l’ammissibilità del ricor chiedendone l’assegnazione ad altra Sezione della Corte;
ritenuto che il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni: a) il primo motivo non consentito in quanto la questione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante di c
all’art. 61, n. 5, cod. pen. ha costituito l’oggetto del ricorso immediato per cassazione, acco da Sez. 2, n. n. 19599 del 5/5/2022, cosicché trattasi di principio di diritto che la C
territoriale, quale Giudice del rinvio era tenuta a rispettare; b) il secondo motiv manifestamente infondato in quanto dall’esame complessivo della motivazione emerge che
l’istanza di applicazione della causa di non punibilità è stata implicitamente rigettata in ragi della abitualità della condotta del ricorrente, già gravato da due precedenti specifici (Sez. U,
13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591); c) il terzo e quarto motivo sono meramente riproduttivi di profili di censura relativi al diniego delle circostanze attenuanti generi dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., già adeguatamente vagliati e disattesi argomenti non manifestamente illogici dalla sentenza impugnata (si veda pagina 2 della motivazione);
ritenuto che il provvedimento prodotto dal ricorrente unitamente alla memoria non può condurre ad una diversa valutazione del secondo e terzo motivo di ricorso, trattandosi di provvedimento successivo alla emissione della sentenza impugnata, e, comunque, in ragione del principio di diritto, qui condiviso e ribadito, secondo il quale l’estinzione del reato a n dell’art. 167 cod. pen. non comporta l’estinzione degli effetti penali della condanna diversi quelli ivi espressamente previsti (cfr. Sez. 2, n. 6017 del 09/01/2024, Messina, Rv. 285863);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorsò senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 aprile 2025
Il Pre dénte