Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20785 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20785 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: PILLA EGLE
Data Udienza: 14/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GROTTAGLIE il 06/01/2000
avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
Rilevato che COGNOME Vittorio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la pronuncia di
condanna in ordine al reato di cui all’art. 624-bis, 625, comma 1, n. 2) cod. pen.;
Considerato che il primo e il secondo motivo – che possono essere congiuntamente trattati in quanto in entrambi il ricorrente lamenta violazione di
legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della penale responsabilità per mancata analisi delle doglianze difensive -sono costituiti da
mere doglianze in punto di fatto e si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito,
dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la
sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv.
277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838);
Considerato che il terzo motivo – con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della circostanza
attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. – è manifestamente infondato non confrontandosi con la motivazione esente dai descritti vizi logici con cui il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell’esclusione dell’attenuante della minima entità del danno avendo l’imputato forzato la porta d’ingresso del giardino e asportato una bicicletta d’epoca dal valore non irrisorio;
Considerato che il quarto motivo- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al rigetto per tardività della richiesta di applicazione di una pena sostitutiva – è manifestamente infondato poiché la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in quanto, a prescindere dalla tardività della richiesta, il rigetto della stessa è stato motivato dalla modalità della condotta che rileva la personalità spregiudicata dell’imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
nsigliere estensoFe- Così deciso il 14 maggio 2025
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