Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20741 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20741 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASTEL VOLTURNO il 14/06/1975
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso, proposto avverso la sentenza in data 22 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione appellata
da NOME COGNOME ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 76, comma 4, d.lgs.n. 159/2011 e condannato alla pena di mesi quattro di reclusione;
Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha esaminato gli elementi e le giustificazioni addotte dalla difesa per l’omesso versamento della
cauzione a lui imposta, evidenziando che, a fronte dell’esiguità della somma da versare, del tempo trascorso, degli ingentissimi proventi dell’associazione
criminosa nella quale l’imputato era inserito, della facoltà, non esercitata, di formulare richiesta documentata di rateizzazione e dell’assenza di compiuta prova
del suo quadro reddituale e quindi della sua asserita indigenza, non poteva ritenersi dimostrarsi la condizione di piena e radicale incapacità di adempiere, tale
da escludere la sussistenza del fatto;
che la Corte territoriale ha argomentato in maniera logicamente ineccepibile che la condotta omissiva seguiva la commissione di una serie di altri anche gravi reati, sintomatici delle inclinazioni delinquenziali dell’imputato, tali da escludere la concedibilità della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
che le censure formulate dalla difesa ripropongono le medesime doglianze già formulate con l’atto di appello e non si confrontano con l’ampia motivazione del provvedimento impugnato;
Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 08 maggio 2025
COGNOME e estensore
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