Ricorso Inammissibile: L’Analisi della Cassazione su un Appello Infondato
L’istituto del ricorso inammissibile rappresenta un fondamentale strumento di economia processuale, volto a filtrare le impugnazioni che mancano dei presupposti di legge. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i contorni di questa figura, chiarendo come la manifesta infondatezza dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente. Il caso in esame offre uno spunto di riflessione sulla corretta interpretazione dei fatti e sull’applicazione delle norme penali sostanziali, come l’esimente della reazione ad atto arbitrario.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da un ricorso per cassazione avverso una sentenza della Corte di Appello. Il ricorrente basava la sua intera difesa sull’applicazione dell’esimente prevista dall’art. 393-bis del codice penale, che esclude la punibilità per chi reagisce a un atto arbitrario di un pubblico ufficiale. Nello specifico, l’imputato sosteneva di essere stato vittima di una forma di contenimento coattivo.
Tuttavia, la ricostruzione operata dai giudici di merito, e confermata dalla Cassazione, era diametralmente opposta. L’uomo era stato soccorso da un’autoambulanza in stato di incoscienza. Il personale sanitario, seguendo le procedure standard per garantire la sicurezza del trasporto, lo aveva assicurato alla barella con le apposite cinture. Non si trattava, quindi, di un atto arbitrario o di una coercizione, ma di una misura di sicurezza necessaria e posta in essere a tutela della sua stessa incolumità.
La Decisione della Corte e il principio del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione netta: il motivo addotto dal ricorrente è stato giudicato non solo infondato, ma “manifestamente infondato”. Questo significa che la sua inconsistenza era evidente e palese, senza necessità di approfondite analisi.
Inoltre, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse meramente “riproduttivo di censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello”. In altre parole, l’imputato non ha introdotto nuovi e validi argomenti, ma si è limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte con motivazioni congrue nel grado precedente. Questo comportamento processuale è una delle cause tipiche che portano alla declaratoria di inammissibilità.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Suprema Corte è chiara e si articola su due piani. Il primo riguarda il merito della questione: la Corte ha confermato la corretta valutazione dei giudici di appello nel distinguere tra un atto di contenimento coattivo e una misura di sicurezza sanitaria. L’uso delle cinture in ambulanza su un paziente incosciente non può in alcun modo essere qualificato come l'”atto arbitrario” richiesto dall’art. 393-bis c.p. per far scattare l’esimente. La pretesa del ricorrente era, quindi, basata su un palese travisamento della realtà fattuale.
Il secondo piano è di natura strettamente procedurale. L’inammissibilità del ricorso comporta specifiche conseguenze. La principale è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. A ciò si aggiunge la condanna al versamento di una somma, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a disincentivare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. La Corte ha anche precisato un punto relativo alle spese della parte civile, chiarendo che la condanna a favore di quest’ultima scatta solo se ha svolto un’effettiva attività difensiva nel giudizio di Cassazione, cosa non avvenuta nella specie.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Quando un ricorso si basa su motivi manifestamente infondati, che distorcono la realtà dei fatti o ripropongono acriticamente censure già respinte, la sua sorte è segnata. La declaratoria di ricorso inammissibile non è solo un esito processuale, ma anche un monito: le impugnazioni devono essere sorrette da argomentazioni serie e giuridicamente apprezzabili, pena l’imposizione di sanzioni economiche a carico di chi abusa dello strumento processuale.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo presentato è stato ritenuto “manifestamente infondato” e si limitava a riproporre una censura già adeguatamente respinta dalla Corte di Appello.
Qual era l’argomento principale del ricorrente e perché non è stato accolto?
L’argomento principale era l’applicazione dell’esimente per reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.). Non è stato accolto perché la Corte ha stabilito che essere assicurato con le cinture da un’ambulanza mentre si è privi di sensi costituisce una misura di sicurezza e non un atto arbitrario di coazione.
Quali sono le conseguenze economiche per chi presenta un ricorso inammissibile?
La persona che presenta un ricorso dichiarato inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31481 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31481 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 05/06/1989
avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di COGNOME e le conclusioni della difesa trasmesse il 22 maggio 2025 con cui chiede l’annullamento della sentenza
OSSERVA
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce la sussistenza dell’esimente di cui all’art. 393-bis cod. pen., è manifestamente infondato oltre che riproduttivo di censura adeguatamente smentita dalla Corte di appello là dive ha fatto presente che il ricorrente non fosse stato contenuto coattivamente quanto, piuttosto, assicurato alle cinture per il trasporto d parte dell’autoambulanza che lo aveva soccorso in quanto privo di sensi;
rilevato che, per consolidato principio, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., quando il ricorso dell’imputato viene dichiarato per qualsiasi causa inammissibile, va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile solo allorché questa abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contra la avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (tra le tante, S n. 7425 del 28/01/2016, COGNOME, Rv. 265974); che nella specie, la parte civile si è limitata sollecitare la conferma della sentenza impugnata solo dopo la trasmissione degli atti alla Settima Sezione penale all’esito del preliminare vaglio di inammissibilità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/07/2025.