Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21354 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21354 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 25/07/1991
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato
riconoscimento della ricettazione di particolare tenuità e dell’attenuante del dan di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciat
ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, invero, ai fini della valutazione dell’attenuante speciale della particol
tenuità della ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in sussidiaria, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere semp
esclusa (cfr. Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 – 01; Sez. 2
n. 51818 del 06/12/2013, COGNOME, Rv. 258118 – 01);
che, inoltre, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante dell’a
agito per conseguire o dell’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità
prevista dall’art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., non si deve avere riguar soltanto al valore venale del corpo del reato, ma anche al pregiudizio complessivo
ed al disvalore sociale recati con la condotta dell’imputato, in termini effett potenziali (cfr. Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 275950 – 01; Sez 2, n. 50660 del 05/10/2017, COGNOME, Rv. 271695 – 01);
che, nella specie, i giudici del merito hanno correttamente applicato la legge penale, ampiamente argomentando le ragioni del mancato riconoscimento (si veda, in particolare, pag. 3 sull’esclusione di entrambe le attenuanti in ragi della non esiguità del complessivo pregiudizio subito dalle pp.00.);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 10 aprile 2025.