Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22769 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22769 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BRINDISI il 11/08/1968
avverso la sentenza del 13/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce ha confermato la s
Tribunale di Brindisi con la quale NOME NOME era stato condannato per il comma V, DPR 309/1990.
2. L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sent
Corte di appello, lamentando vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in re mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile.
Va osservato che, in materia di circostanze attenuanti generiche, il giudice del me un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità,
contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicat cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Se
del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269). Nel motivare il diniego della concessione dell generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutt
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficient riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli a superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268 n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, L 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691).Tanto preme principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha negativamente i plurimi precedenti penali a carico dell’imputato, e ha osservato, con ragionamen aporie logiche, che non poteva essere valorizzato il comportamento collaborativo costi ammissioni del possesso di sostanza stupefacente, atteso che si trattava di eleme innegabile e che non era stata ammessa la finalità di spaccio della sostanza medesima
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro t ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 20 maggio 2025.