Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17163 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17163 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a SAN NOME COGNOME il 23/02/1976
avverso la sentenza del 10/09/2024 della Corte d’appello di Palermo
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato quella del Tribunale palermitano, emessa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 477, 484 cod. pen., condannando la ricorrente alla pena di mesi sette d reclusione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’erronea valutazione dell’elemento soggettivo del reato con riferimento agli artt. 477 e 484 cod. pen. – è manifestamente infondato, poiché il vizi censurabile a norma dell’art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento. La motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 606, comma 2, lett e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui
fini della integrazione dell’elemento soggettivo del delitto di falsità materiale comm ranimus nocendí vel decipiendil”
pubblico ufficiale in atti pubblici non è richiesto essendo
“immutatio veri”
sufficiente il dolo generico, che consiste nella consapevolezza della che,
tuttavia, non costituisce un dolo in “re ipsa” e deve essere provato, dovendosi escludere quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell’agente (Sez. 1 – , Sentenza n. 27
11/09/2020, Rv. 279785 – 03; Sez. 3, Sentenza n. 30862 del 14/05/2015, Rv. 264328 – 0
Nel caso di specie la consapevolezza viene desunta da una serie dì indici – che non ve specificamente ‘attaccati’ – riportati in sentenza dal Giudice di appello, che ha così
sentenza congrua ed esente da vizi logici;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – che lamenta violazione di legge e viz motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 13
cod. pen. – è aspecifico e manifestamente infondato: la motivazione della sentenza impug
(cfr. pag. 2) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell’art. 60
2, lett. e) cod. proc. pen. La Corte territoriale ha specificato che la condotta della r gravata da due precedenti in materia di reati contro il patrimonio realizzati nel me
quinquennio, la sua condotta viene ritenuta abituale, difettando dunque i requisiti dell’art. 131 bis cod. pen., il che integra una motivazione congrua ed esclude la violazione di legge;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la con del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese proces e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9 aprile 2025
Il consiglie e estensore
Il Presidente