Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna
Quando un cittadino decide di impugnare una sentenza di condanna fino all’ultimo grado di giudizio, deve essere consapevole che la Corte di Cassazione non è un terzo processo nel merito, ma un giudice di legittimità. Una recente ordinanza lo dimostra chiaramente, spiegando perché un ricorso inammissibile viene respinto, con conseguente condanna alle spese e al pagamento di una sanzione. Analizziamo questo caso per capire i principi applicati.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria inizia con una condanna emessa da un Tribunale per una violazione del Codice della Strada, specificamente dell’articolo 7, comma 15-bis. La sentenza viene confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decide di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la violazione della norma incriminatrice con un relativo vizio di motivazione e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
L’analisi del ricorso inammissibile da parte della Cassazione
La Suprema Corte, esaminando il ricorso, lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. La decisione si fonda su argomenti chiari e consolidati nella giurisprudenza. I giudici hanno osservato che i motivi di ricorso non erano originali, ma si limitavano a riproporre le stesse censure già adeguatamente esaminate e correttamente respinte dal giudice d’appello. In sostanza, l’appellante non ha introdotto nuovi e validi argomenti di diritto, ma ha tentato di ottenere un nuovo giudizio sugli stessi punti, cosa che non rientra nei poteri della Cassazione.
Le Motivazioni
Ripetitività e Manifesta Infondatezza
Il cuore della decisione risiede nella valutazione dei motivi come manifestamente infondati. La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello era completa e congrua nella sua motivazione. Riproporre le stesse questioni senza evidenziare un vero e proprio errore di diritto (violazione di legge) o un vizio logico palese nella motivazione della sentenza impugnata, rende il ricorso sterile e, di conseguenza, inammissibile. Non basta dissentire dalla valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare dove e come quel giudice abbia sbagliato nell’applicare la legge.
La Discrezionalità del Giudice sulla Pena
Per quanto riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il trattamento sanzionatorio è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Questo significa che la scelta di concedere o meno le attenuanti, così come la determinazione dell’entità della pena, non può essere sindacata in sede di legittimità, a meno che non sia il risultato di un puro arbitrio o di una motivazione palesemente illogica. Nel caso di specie, la decisione del giudice d’appello era stata motivata e quindi non era censurabile.
Le Conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità e una condanna per il ricorrente. Quest’ultimo dovrà pagare non solo le spese del procedimento, ma anche una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: il ricorso in Cassazione è uno strumento serio che deve essere utilizzato per sollevare questioni di legittimità concrete e non come un tentativo di rimettere in discussione l’intera vicenda processuale. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche ulteriori conseguenze economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice riproduzione di argomentazioni già esaminate e correttamente respinte dal giudice precedente. Inoltre, i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa da un altro giudice?
Di norma, no. La determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la decisione sulla pena è frutto di arbitrio o basata su una motivazione palesemente illogica, cosa che non è avvenuta in questo caso.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
La persona che ha presentato il ricorso viene condannata a pagare le spese processuali e una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11046 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11046 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 11/11/1971
avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di condanna resa dal locale Tribunale in ordine al reato di cui all’art. 7, comma 15-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Ritenuto che i motivi sollevati (Violazione del predetto art. 7, comma 15bis e relativo vizio di motivazione, in specie sotto il profilo della carenza dell stessa; violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche) riproducono profili di censura adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dal Giudice di merito (p. 2 sent. app.), risultando altresì manifestamente infondati, considerata la completezza e la congruità della motivazione; quanto, in particolare, al trattamento sanzionatorio, occorre ricordare che, essendo esso naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la relativa determinazione è incensurabile, qualora, come nel caso di specie (p. 4 sent. imp.), non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Preserìte