Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Destinato a Fallire
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione rappresenta l’ultimo grado di giudizio, una possibilità cruciale per la difesa. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando i requisiti di specificità e fondatezza che ogni impugnazione deve possedere per superare il vaglio di legittimità. Analizziamo insieme questo caso per comprendere meglio le dinamiche processuali e le conseguenze di un ricorso presentato in modo non adeguato.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, commesso in concorso con un’altra persona. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, era stata pienamente confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo di impugnazione.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni della Difesa
La difesa dell’imputato lamentava una presunta carenza e illogicità della motivazione della sentenza d’appello su due punti specifici:
1. Il ruolo concorsuale dell’imputato nella commissione del reato.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente ponderato questi aspetti, giungendo a una condanna ingiusta. Con queste argomentazioni, si chiedeva alla Corte di Cassazione di annullare la sentenza impugnata.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici supremi hanno ritenuto che il motivo presentato fosse non solo del tutto generico, ma anche manifestamente infondato. La genericità derivava dal fatto che le doglianze non si confrontavano specificamente con le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre questioni di fatto già ampiamente valutate nei gradi di merito. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una critica non mirata e specifica.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte si è concentrata su un punto decisivo e quasi paradossale. La difesa lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma un’attenta analisi degli atti processuali ha rivelato che tali attenuanti erano già state concesse all’imputato sin dalla sentenza di primo grado. Questa circostanza rendeva l’appello su questo punto completamente privo di fondamento, sia di fatto che di diritto. La Corte ha sottolineato che un ricorso, per essere ammissibile, deve basarsi su ragioni concrete e pertinenti, come stabilito dall’articolo 581 del codice di procedura penale. In assenza di tali presupposti, l’impugnazione non può che essere respinta in limine, ovvero senza un esame del merito della questione.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un importante monito sull’importanza della diligenza e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato dell’ultima possibilità di difesa, ma comporta anche conseguenze economiche. In questo caso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questo caso dimostra come la superficialità o la mancanza di un’analisi approfondita degli atti processuali possa portare a un esito sfavorevole e a sanzioni aggiuntive, ribadendo la necessità di formulare ricorsi solidi, specifici e giuridicamente fondati.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati. In particolare, la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche era priva di fondamento, in quanto erano già state riconosciute all’imputato nella sentenza di primo grado.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio?
L’imputato era stato condannato per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, commesso in concorso con un altro soggetto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11111 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11111 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLARICCA il 20/10/1994
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 06/10/2022 dal Tribunale di Forlì per il reato di tentato furto in abitazione aggravato, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Mancanza della motivazione con riguardo al ruolo concorsuale, nonché illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni del tutto generiche – nonché manifestamente infondate, atteso che, quanto alle attenuanti generiche, le stesse erano già state riconosciute all’imputato dalla sentenza di primo grado – appalesandosi pertanto del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall’art. 581 cod. proc. pen.);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 12 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il GLYPH enAe