Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, il suo ricorso deve presentare motivi validi e concreti, non può limitarsi a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte. È questo il principio chiave che emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Analizziamo insieme questo caso per capire le ragioni dietro una tale decisione e le sue conseguenze.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello, presentava ricorso in Cassazione. I motivi dell’impugnazione erano diversi: contestava la sussistenza stessa del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la negazione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In particolare, per quanto riguarda il reato, l’imputato sosteneva che il mezzo a lui affidato in custodia giudiziaria fosse stato in realtà asportato dalla Polizia Forestale un anno prima dei fatti contestati. Tuttavia, questa versione era stata presentata solo dalla difesa e non era supportata da alcuna prova concreta.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza, ma si ferma a un livello precedente: la Corte valuta se il ricorso abbia i requisiti minimi per essere discusso. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che i motivi presentati fossero una semplice riproposizione delle stesse censure già adeguatamente analizzate e respinte dalla Corte d’Appello. La difesa dell’imputato non ha introdotto nuovi elementi di diritto o vizi logici nella sentenza impugnata, ma si è limitata a ripresentare una tesi difensiva (quella del mezzo asportato) giudicata priva di qualsiasi fondamento probatorio.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Suprema Corte sono state chiare e lineari. In primo luogo, l’argomento difensivo principale era stato considerato una mera allegazione di parte, senza alcun riscontro oggettivo. La Corte d’Appello aveva già logicamente spiegato perché tale tesi non potesse essere accolta.
In secondo luogo, anche le censure relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena sono state ritenute infondate. La Corte territoriale aveva correttamente motivato la sua decisione negativa valorizzando elementi specifici: l’assenza di aspetti positivamente apprezzabili nella condotta dell’imputato, la presenza di precedenti penali a suo carico e una prognosi negativa sul pericolo di reiterazione di ulteriori reati. Di fronte a una motivazione così strutturata, il ricorso si è rivelato privo di argomenti capaci di scalfirne la logicità e la coerenza.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La conclusione della vicenda è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove poter ridiscutere i fatti. È, invece, un giudizio di legittimità, volto a verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso inammissibile è la sanzione processuale per chi tenta di utilizzare questo strumento in modo improprio, senza sollevare questioni giuridiche pertinenti e fondate.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente confutate dalla Corte di Appello, senza presentare nuovi e validi motivi di diritto.
Perché all’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche e la sospensione della pena?
Le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena non sono state concesse a causa dell’assenza di elementi positivamente apprezzabili, dei precedenti penali del ricorrente e di una prognosi negativa riguardo al pericolo che potesse commettere altri reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6912 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6912 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a SEMINARA il 04/07/1969
avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME COGNOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che l’unitario motivo con cui si censura l’integrazione del reato, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, deducendosi vizi di motivazione e violazione di legge, .è manifestamente infondato e riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha escluso la possibile asportazione del mezzo in sequestro affidato alla custodia del ricorrente rilevando come la tesi a mente della quale sarebbe stato asportato un anno prima da appartenenti alla Polizia Forestale è versione sostenuta dalla sola difesa e priva di concreta allegazione; che analogo limite incontrano le ulteriori censure, avendo la Corte territoriale valorizzato, per negar le richieste attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, l’assenza di elementi positivamente apprezzabili, i precedenti penali del ricorrente, la prognosi negativa in ordine al pericolo di reiterazione di ulteriori reati;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.