Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Manifesta Infondatezza
Nel complesso mondo della giustizia penale, presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, un’opportunità per contestare la legittimità di una condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, illustrando le gravi conseguenze che derivano dal sollevare doglianze palesemente prive di fondamento. Analizziamo insieme questo caso per capire perché la precisione e la correttezza dei motivi di appello sono cruciali.
I Fatti di Causa: Dalla Condanna al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine con la condanna di due individui da parte del Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Gli imputati erano stati giudicati colpevoli per una serie di reati gravi, tra cui tentato furto aggravato in abitazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La pena inflitta era stata di un anno e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 600,00 euro ciascuno.
Non soddisfatti della decisione di secondo grado, gli imputati, tramite il loro difensore, hanno deciso di presentare ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Una Doglianza Errata
Il fulcro del ricorso era la presunta violazione dell’articolo 62-bis del codice penale. In pratica, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento, a loro favore, delle circostanze attenuanti generiche. Queste circostanze, se concesse, permettono al giudice di diminuire la pena tenendo conto di aspetti favorevoli all’imputato non espressamente previsti dalla legge come attenuanti specifiche. La difesa sosteneva che il giudice di merito avesse errato nel non concedere questo beneficio.
La Sorprendente Verità Processuale
L’analisi della Corte di Cassazione ha però messo in luce un errore fondamentale e macroscopico nel ricorso. Contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, il giudice di merito aveva già provveduto a riconoscere e concedere le circostanze attenuanti generiche. La doglianza su cui si basava l’intero ricorso era, quindi, fondata su un presupposto di fatto palesemente falso.
La Decisione della Cassazione: un Ricorso Inammissibile
Di fronte a una simile situazione, la Corte di Cassazione non ha potuto fare altro che dichiarare il ricorso inammissibile. La ragione è semplice e diretta: i motivi presentati non erano semplicemente deboli o poco convincenti, ma basati su una circostanza fattuale inesistente. In termini giuridici, il ricorso è stato giudicato affetto da “manifesta infondatezza”. Quando un’impugnazione è così palesemente priva di fondamento, non si procede nemmeno a un esame del merito della questione.
Le Motivazioni della Condanna alle Spese
La dichiarazione di inammissibilità non è priva di conseguenze. Per legge, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto a sostenere i costi del procedimento. Ma non solo: la Corte ha condannato ciascuno dei ricorrenti al pagamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria ha una duplice funzione: da un lato, scoraggiare la presentazione di appelli temerari e dilatori; dall’altro, finanziare progetti volti al miglioramento del sistema penitenziario e al reinserimento sociale dei condannati.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Ben Fondato
Questo caso sottolinea un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso, specialmente in sede di legittimità come la Cassazione, deve essere basato su motivi solidi, pertinenti e, soprattutto, veritieri. Presentare un ricorso inammissibile basato su presupposti di fatto errati non solo si rivela un’azione inutile ai fini della difesa, ma comporta anche significative sanzioni economiche per l’imputato. La decisione evidenzia la necessità di un’analisi scrupolosa degli atti processuali prima di intraprendere la via dell’impugnazione, per evitare di incorrere in una secca dichiarazione di inammissibilità con tutte le conseguenze negative che ne derivano.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione basato su un presupposto di fatto errato?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la doglianza sollevata non ha alcun fondamento nella realtà processuale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in ambito penale?
La legge prevede che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso 3.000 euro, in favore della Cassa delle ammende.
In questo caso, perché il motivo di ricorso relativo alle attenuanti generiche era infondato?
Era infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il giudice di merito aveva già riconosciuto e concesso le circostanze attenuanti generiche nella sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7162 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il 01/03/1986 COGNOME NOME nato il 17/01/1988
avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 4 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia del Tribunale di Cassino del 12 luglio 2023 con cui NOME COGNOME e NOME erano stati condannati alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa ciascuno in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, commi 1 e 3, 625 n. 2 e 5 cod. pen. (capo A); 110, 337 cod. pen. (capo B); 110, 582, 585 in relazione all’art. 576 n. 5-bis) cod. pen. (capo C).
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, lamentando, con un unico motivo, violazione dell’art. 62-bis cod. pen., per mancato riconoscimento in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come il giudice di merito, diversamente da quanto dedotto dai ricorrenti, abbia provveduto a riconoscere in loro favore le circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue, in maniera evidente, la manifesta infondatezza delle doglianze eccepite.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2024
Il Consigliere estensore
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