Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7213 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAVIA il 23/03/1977
avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Milano, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 186 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deducono violazione di lege e vizio cumulativo di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe ritenuto del tutto irrilevan motivo d’appello che si appuntava sull’accertata sussistenza dell’aggravante di aver provocato un incidente stradale (di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada), per non aver il primo giudice concretamente operato il relativo aumento di pena. Ciò in quanto, a dire del ricorrente, in primo luogo, la contestazione dell’aggravante non gli avrebbe consentito di chiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità (ai sensi del comma 9-bis dell’art. 186) e, in secondo luogo, il giudice di primo grado non avrebbe aumentato la pena detentiva ma avrebbe aumentato quella pecuniaria. Si sindaca altresì la seconda rationes posta dalla Corte territoriale a fondamento della ritenuta inconferenza del motivo d’appello e ravvisata nella conferma del giudizio circa la sussistenza dell’aggravante dell’aver provocato un sinistro stradale, l’uscita di strada della vettura, per essere rimasta non provata la versione alternativa della difesa, per cui lo sbandamento sarebbe stato l’effetto della manovra volta a evitare l’impatto con un cinghiale. Per il ricorrente, muovendo dalle dichiarazioni spontanee rese dal prevenuto alle forze dell’ordine circa l’improvvisa presenza del cinghiale, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere l’aggravante in oggetto.
Il ricorso oltre a non confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è manifestamente infondato laddove aggredisce la prima delle due rationes autonomamente fondanti la decisione, con conseguente inammissibilità di tutte le censure prospettate (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME; tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). Come emerge dal testo della sentenza impugnata, non è stato operato alcun aumento di pena per l’aggravante, pur ritenuta sussistente, dell’aver provocato un incidente stradale, neanche di quella pecuniaria. L’eseguito aumento della pena pecuniaria è stato difatti motivato in ragione della diversa circostanza aggravante, anch’essa contestata e accertata, prevista dall’art. 186, comma 2-sexies, cod. strada, che prevede per il caso di commissione del reato in una determinata fascia oraria l’aumento della sola ammenda e non anche dell’arresto.
Inconferente è poi l’interesse dedotto dal ricorrente in merito alla conversione della pena pecuniaria ai sensi del comma 9-bis del citato art. 186 cod. strada, non avendo egli prospettato di aver concretamente chiesto la detta conversione per il caso di insussistenza dell’aggravante in oggetto.
A quanto innanzi deve comunque aggiungersi l’inammissibilità anche della censura sollevata in merito alla seconda – autosufficiente – ragione fondante la decisione. Il ricorrente si limita difatti a sostituire a quella dei giudici di m una propria valutazione di natura probatoria, peraltro fondata su circostanza fattuale non apprezzabili in sede di legittimità (l’assunta impossibilità d rilevazione di segni di frenata), circa la dedotta improvvisa presenza del cinghiale sulla corsia. La Corte territoriale, peraltro, non ha invertito l’one
probatorio circa la prova dell’aggravante ma, accertata la stessa in forza delle emergenze processuali relative all’uscita di strada, ha escluso in punto di fatto la circostanza dedotta dalla difesa.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilit emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 22 gennaio 2025
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