Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
Quando un imputato decide di impugnare una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e fondati giuridicamente. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile, con la conseguenza non solo di rendere definitiva la condanna, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, analizzando i motivi per cui un appello per furto è stato respinto senza nemmeno entrare nel merito.
I fatti del caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per due episodi di furto, confermata sia in primo grado che dalla Corte d’Appello di Palermo. Non rassegnato, l’imputato, tramite i suoi difensori, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi di doglianza.
Analisi dei motivi del ricorso e la decisione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: l’intero ricorso doveva essere dichiarato inammissibile. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa decisione.
Primo motivo: la legittimazione a sporgere querela
La difesa sosteneva un vizio nella condizione di procedibilità, presumibilmente legato a chi avesse sporto la querela. La Corte ha liquidato questa censura come manifestamente infondata, richiamando un principio consolidato dalle Sezioni Unite: il bene giuridico tutelato dal reato di furto non è solo la proprietà, ma anche il possesso. Questo significa che chiunque abbia una relazione di fatto con la cosa, anche se basata su un titolo illecito o clandestino, è considerato persona offesa e ha pieno diritto di sporgere querela. Il resto del motivo è stato giudicato generico e basato su questioni di fatto, non valutabili in sede di legittimità.
Secondo motivo: la genericità e la reiterazione delle doglianze
Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità. La Corte ha osservato come l’imputato si fosse limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate in appello, senza confrontarsi criticamente con le risposte, puntuali e ben motivate, fornite dalla Corte territoriale. Questo comportamento processuale rende il motivo meramente reiterativo e, di conseguenza, inammissibile.
Terzo motivo e il ricorso inammissibile sul bilanciamento delle circostanze
Anche il terzo motivo, relativo al bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, è stato dichiarato inammissibile. La Cassazione ha ribadito che questa valutazione costituisce un potere discrezionale riservato al giudice di merito. Tale giudizio non è sindacabile in sede di legittimità, a condizione che sia sorretto da una motivazione congrua. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva motivato adeguatamente la sua scelta, rendendo la doglianza dell’imputato un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del fatto.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha applicato principi giurisprudenziali consolidati. Il rigetto si fonda su tre pilastri: la manifesta infondatezza del primo motivo, che ignorava un principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite; la genericità e la natura reiterativa del secondo motivo, che non si confrontava con la sentenza impugnata; l’inammissibilità del terzo motivo, che invadeva la sfera di discrezionalità del giudice di merito su aspetti (il bilanciamento delle circostanze) adeguatamente motivati. Questa decisione sottolinea l’importanza di presentare ricorsi specifici e giuridicamente solidi, evitando di trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito.
Le conclusioni
La pronuncia in esame è un monito per chi intende adire la Corte di Cassazione. Il ricorso deve individuare vizi di legge o di motivazione specifici e non può limitarsi a riproporre le stesse difese già respinte o a sollecitare una diversa valutazione dei fatti. La conseguenza di un ricorso presentato senza rispettare questi canoni è la sua inammissibilità, che comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie, con una condanna a versare 3.000,00 euro.
Chi può sporgere querela per il reato di furto?
Non solo il proprietario del bene, ma chiunque ne abbia il possesso, inteso come relazione di fatto con la cosa. La Cassazione chiarisce che la legittimazione spetta anche a chi detiene il bene in modo clandestino o illecito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile se i motivi sono manifestamente infondati, generici, meramente ripetitivi di doglianze già respinte nei gradi precedenti, oppure se mirano a ottenere una nuova valutazione dei fatti, che è preclusa al giudice di legittimità.
La Corte di Cassazione può modificare il giudizio sul bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti?
No, il bilanciamento delle circostanze è un potere valutativo riservato al giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione è assente, illogica o contraddittoria, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice delle fasi precedenti se questa è congruamente motivata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7917 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7917 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 09/10/1968
avverso la sentenza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale NOME era stato condannato per due episodi di furto;
che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo dei suoi difensori;
che il primo motivo di ricorso, nella censura relativa alla condizione di procedibilità manifestamente infondato, atteso che «il bene giuridico protetto dal delitto di furto individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche n possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spett qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 255975); che nel resto il primo motivo si presenta generico e completamente versato in fatto;
che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato;
che il terzo motivo è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riserv al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorr un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838);
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 29 gennaio 2025
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Il Consigliere estensore
Il Presidente