Ricorso Inammissibile: Quando l’Appello è Considerato Infondato e Generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, una fase cruciale che richiede precisione e rigore. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa essere rapidamente archiviato quando i motivi presentati sono deboli e non specifici. Analizziamo questa decisione per comprendere i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di furto in abitazione aggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo. Non accettando la decisione, l’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, contestando principalmente due aspetti: la sussistenza di una circostanza aggravante e il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti operato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna dell’imputato e lo ha obbligato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. La Corte non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla validità stessa del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione: Analisi del Ricorso Inammissibile
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui i giudici hanno respinto l’appello. La Corte ha stabilito che entrambi i motivi di ricorso erano manifestamente infondati e privi di specificità. Vediamo cosa significa nel dettaglio:
Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
I giudici di legittimità hanno sottolineato come il ricorrente non si sia effettivamente confrontato con le argomentazioni contenute nella sentenza della Corte di Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione congrua e giuridicamente corretta sia sulla presenza dell’aggravante sia sulla valutazione comparativa delle circostanze. Un ricorso efficace non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze del grado precedente, ma deve attaccare specificamente la logica e il diritto applicato nella decisione che si contesta.
Genericità dei Motivi
Il motivo relativo al bilanciamento delle circostanze è stato inoltre giudicato privo di una ‘puntuale enunciazione delle ragioni di diritto’. In altre parole, il difensore non ha spiegato in modo chiaro e preciso perché la valutazione del giudice d’appello sarebbe stata giuridicamente sbagliata, né ha fornito i riferimenti corretti alla motivazione dell’atto impugnato. La genericità è un vizio fatale per un ricorso in Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso per cassazione deve essere specifico, pertinente e criticamente orientato verso la sentenza impugnata. Non è una terza istanza di giudizio sui fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. La dichiarazione di ricorso inammissibile non solo chiude la porta a qualsiasi riesame, ma comporta anche sanzioni economiche per il ricorrente, aggravandone la posizione. Per gli operatori del diritto, questo caso serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi e ben argomentati, pena l’immediato rigetto e la condanna alle spese.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono ‘manifestamente infondati e privi di specificità’, ovvero quando non si confrontano adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata e mancano di una chiara esposizione delle ragioni di diritto che giustificano l’annullamento.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘privi di specificità’?
Significa che le censure mosse alla sentenza di appello sono generiche e non individuano in modo preciso e puntuale i presunti errori di fatto o di diritto commessi dal giudice precedente. Il ricorso non può limitarsi a una critica vaga, ma deve indicare con chiarezza le parti della motivazione contestate e le norme che si assumono violate.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’importo è stato fissato in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8843 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8843 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LO COGNOME NOME nato a PALERMO il 16/07/1996
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME NOME era stato condannato per il reato di furto abitazione aggravato;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati e privi di specifici atteso che la Corte di appello, sia in ordine alla sussistenza dell’aggravante che in ordi giudizio di bilanciamento, ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. p 2 e 3 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confront che il motivo attinente al bilanciamento delle circostanze è anche privo di una puntua enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui rifer motivazione dell’atto impugnato;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
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