Ricorso inammissibile per tentato furto: la Cassazione chiarisce i limiti dell’appello
L’ordinanza n. 43196 del 2023 della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui limiti del ricorso per cassazione, in particolare quando i motivi presentati si traducono in censure di merito. Il caso in esame riguarda un tentativo di furto in abitazione e la decisione della Suprema Corte di dichiarare il ricorso inammissibile, confermando la condanna degli imputati e aggiungendo il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia.
I Fatti del Processo
Tre individui sono stati condannati in primo grado dal Tribunale di Arezzo e successivamente in secondo grado dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di tentato furto aggravato in abitazione. La difesa degli imputati ha deciso di presentare ricorso per cassazione, contestando la decisione della Corte d’Appello su due punti principali, ritenuti cruciali per la revisione della sentenza di condanna.
I Motivi del Ricorso Ritenuti Inammissibili
Il ricorso degli imputati si fondava essenzialmente su due motivi, entrambi respinti dalla Suprema Corte perché non conformi ai requisiti previsti dalla legge per un giudizio di legittimità.
La Presunta Inidoneità della Condotta
Il primo motivo di ricorso contestava l’affermazione di responsabilità penale, sostenendo che la condotta posta in essere non fosse idonea a configurare un’ipotesi di tentato furto. Secondo la difesa, le azioni compiute non avevano superato la soglia del mero atto preparatorio, non integrando quindi gli estremi del tentativo punibile. La Cassazione, tuttavia, ha qualificato questa doglianza come una censura in fatto. In altre parole, gli imputati non contestavano un’errata applicazione della legge, ma chiedevano alla Suprema Corte di riesaminare e rivalutare i fatti del caso, un’operazione che esula dalle competenze del giudice di legittimità.
La Mancata Concessione delle Attenuanti Generiche
Il secondo motivo riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava una violazione di legge, ma la Corte ha rilevato come questo motivo fosse meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dai giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti motivato la sua decisione di non concedere le attenuanti sulla base della rilevanza del fatto e della personalità degli imputati, ritenendo assenti elementi di segno positivo che potessero giustificare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Corte non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella compiuta dai giudici delle istanze precedenti, a meno che la motivazione di questi ultimi non sia manifestamente illogica, contraddittoria o carente.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le motivazioni della Corte d’Appello fossero corrette e giuridicamente fondate. Le censure relative alla configurabilità del reato erano volte a una rilettura del quadro probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Allo stesso modo, la valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e se la decisione è sorretta da una motivazione adeguata e non illogica, non è sindacabile in Cassazione. La semplice riproposizione degli stessi argomenti già disattesi non è sufficiente a integrare un valido motivo di ricorso.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione della Suprema Corte ha conseguenze dirette e significative per i ricorrenti. L’inammissibilità del ricorso non solo rende definitiva la condanna inflitta dalla Corte d’Appello, ma comporta anche, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in questo caso in 3.000,00 euro.
Questa pronuncia serve da monito: un ricorso per cassazione deve basarsi su vizi di legittimità chiari e specifici (violazioni di legge o difetti gravi di motivazione), e non può trasformarsi in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito della causa. Le censure in fatto e la riproposizione di argomenti già respinti conducono inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con le relative conseguenze economiche.
Perché la Cassazione può dichiarare un ricorso inammissibile se si contesta l’idoneità della condotta?
Perché la valutazione dell’idoneità della condotta a integrare un reato è una questione di fatto, la cui analisi spetta ai giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione, essendo un giudice di legittimità, non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge, salvo vizi di motivazione.
È sufficiente riproporre gli stessi argomenti in Cassazione per ottenere le attenuanti generiche negate in appello?
No. La Cassazione ha stabilito che la mera riproposizione di argomenti già esaminati e respinti dai giudici di merito, senza evidenziare specifici vizi di legittimità nella loro decisione, rende il motivo di ricorso inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta la condanna definitiva alla pena stabilita dalla sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43196 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43196 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
NOME NOME a PERUGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Arezzo del 23 settembre 2021 che, all’esito del giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il reato di tentato furto in abitazione aggravato e, esclusa la recidiva contestata la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., li aveva condannati alla pena di giustizia;
che il primo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità e alla configurabilità del reato di tentato furto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché appare volto a sollevare censure in fatto, fondate sulla pretesa inidoneità della condotta a configurare un’ipotesi di reato;
che il secondo motivo dei ricorsi degli imputati, che si dolgono della violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrett argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno affermato che, nel caso di specie, considerata la rilevanza del fatto e la personalità degli imputati, non ricorrono elementi di segno positivo per il riconoscimento delle attenuanti generiche;
che all’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/10/2023.