Ricorso inammissibile: quando l’appello è infondato e ripetitivo
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una strada percorribile senza validi presupposti. Un ricorso inammissibile non solo viene respinto senza un esame del merito, ma può anche comportare significative conseguenze economiche per chi lo propone. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questa dinamica, spiegando perché la mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti conduce a una declaratoria di inammissibilità con annessa condanna pecuniaria.
I Fatti del Caso: La Contestazione di un’Aggravante
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. Il fulcro della contestazione riguardava la sussistenza di un’aggravante specifica, prevista dall’art. 80, comma 2, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). Secondo la difesa, tale aggravante era stata erroneamente applicata dai giudici di merito.
Tuttavia, il ricorso presentato in Cassazione non introduceva nuovi elementi di diritto o di fatto, ma si limitava a riproporre le stesse censure già ampiamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, la quale aveva fornito, a parere della Cassazione, una motivazione corretta e giuridicamente solida.
La Decisione della Corte: La Dichiarazione di Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo presentato era “manifestamente infondato” e “meramente riproduttivo” di profili già adeguatamente vagliati e disattesi nel precedente grado di giudizio. In sostanza, l’appello non superava la soglia minima di ammissibilità per poter essere discusso nel merito.
Conseguenze Economiche del Ricorso Inammissibile
La diretta conseguenza di questa decisione non è stata solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente a sostenere due tipi di oneri economici:
1. Il pagamento delle spese processuali del giudizio di Cassazione.
2. Il versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Questa sanzione pecuniaria non è automatica, ma viene applicata quando si ritiene che il ricorrente abbia agito con “colpa” nel determinare la causa di inammissibilità. In questo caso, la Corte ha ritenuto che proporre un ricorso palesemente infondato costituisse una condotta colposa.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate nei gradi precedenti. Deve, invece, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata (come violazioni di legge o difetti di motivazione) che non siano già stati adeguatamente trattati.
I giudici hanno specificato che il motivo del ricorso era:
– Manifestamente infondato: L’assenza di qualsiasi possibilità di accoglimento era evidente fin da una prima analisi.
– Meramente riproduttivo: Non venivano offerti nuovi spunti critici o interpretativi, ma ci si limitava a ripetere le stesse doglianze, ignorando le risposte già fornite dalla Corte d’Appello.
Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000, la Cassazione ha ribadito che la condanna al pagamento della sanzione è giustificata quando non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente. L’aver intrapreso un’impugnazione senza concrete speranze di successo costituisce, di per sé, un comportamento negligente che giustifica la sanzione, volta a scoraggiare ricorsi dilatori o pretestuosi.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato in modo responsabile. Proporre un ricorso inammissibile perché palesemente infondato non è una strategia processuale priva di rischi. Al contrario, comporta la certezza della condanna alle spese processuali e la quasi certezza di una sanzione pecuniaria aggiuntiva. Per gli avvocati e i loro assistiti, questa decisione serve come monito a valutare con estrema attenzione i motivi di un eventuale ricorso per Cassazione, concentrandosi su critiche pertinenti e originali alla sentenza impugnata, anziché sulla sterile ripetizione di argomenti già respinti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché basato su un motivo manifestamente infondato e meramente ripetitivo di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice del merito.
Quali sono le conseguenze economiche per chi propone un ricorso inammissibile?
La conseguenza è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
La sanzione pecuniaria è sempre applicata in caso di inammissibilità?
No, non è automatica. Viene applicata quando la Corte ritiene che il ricorrente abbia agito con colpa nel proporre un ricorso senza fondamento, come in questo caso, e non vi siano elementi per escludere tale colpa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42944 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42944 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su un motivo manifestamente infondato e meramente riproduttivo di profili di censura in ordine alla ritenuta aggravante di all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, già adeguatamente vagliati e disattesi con corret argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata);
ritenuto che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023
Il Consigliere COGNOME enso