Ricorso Inammissibile: L’Ordinanza della Cassazione sul Reato di Calunnia
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, la Corte di Cassazione, spera in una revisione della condanna. Tuttavia, non tutti i ricorsi vengono esaminati nel merito. Un’ordinanza recente ci offre un chiaro esempio di ricorso inammissibile, spiegando perché i motivi presentati non erano idonei a superare il vaglio della Suprema Corte. Analizziamo insieme questo caso per capire meglio i principi della procedura penale.
I Fatti del Caso: Dalla Corte d’Appello alla Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per il reato di calunnia, emessa dalla Corte d’Appello di Salerno. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione basandolo su due principali motivi:
1. Una presunta nullità processuale: Sosteneva che l’avviso di citazione per il giudizio d’appello fosse viziato, compromettendo il suo diritto di difesa.
2. Una critica sul merito della condanna: Contestava la valutazione della Corte d’Appello riguardo all’elemento soggettivo del reato, ovvero il dolo di calunnia.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni precise e radicate nella giurisprudenza consolidata. Vediamo nel dettaglio come è stato smontato ciascun motivo di ricorso.
Il Primo Motivo: La Nullità Processuale non Assoluta
Il ricorrente lamentava un vizio nell’avviso ricevuto per il processo d’appello. La Cassazione ha chiarito che la nullità eccepita non aveva carattere “assoluto ed insanabile”. Secondo un principio stabilito dalle Sezioni Unite (sent. n. 7697/2017), questo tipo di vizio deve essere sollevato, a pena di decadenza, nel corso del giudizio di appello stesso, specialmente se questo non si è svolto in forma “cartolare” (cioè solo su documenti). Poiché l’imputato non aveva sollevato la questione in quella sede, non poteva farlo per la prima volta davanti alla Cassazione. In sostanza, il momento per lamentarsi del vizio era già passato.
Il Secondo Motivo: Il Dolo nel Reato di Calunnia
Per quanto riguarda il secondo motivo, che toccava il cuore della condanna per calunnia, la Corte ha riscontrato una grave carenza argomentativa. Il ricorrente, infatti, non si è confrontato né con le censure specifiche mosse in appello, né con la risposta fornita dai giudici di secondo grado. La sentenza impugnata aveva fornito una motivazione ritenuta “adeguata e corretta” e in linea con i principi di diritto consolidati in materia di falsa incolpazione (richiamando le sentenze n. 50254/2015 e n. 12209/2020). Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse doglianze, ma deve specificamente criticare la logica e la coerenza della decisione appellata, cosa che in questo caso non è avvenuta.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la sua decisione di inammissibilità evidenziando che i motivi dedotti “non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità”. Il giudizio di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di merito dove si possono rivalutare i fatti, ma un controllo sulla corretta applicazione delle norme giuridiche e sulla logicità della motivazione. Nel caso di specie, il primo motivo era tardivo e il secondo generico e non pertinente rispetto alla ratio decidendi della Corte d’Appello. Per questi motivi, il ricorso non superava il filtro di ammissibilità.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Insegnamenti Pratici
L’esito del processo è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per accedere al giudizio di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. È necessario formulare motivi di ricorso specifici, pertinenti e tempestivi, che mettano in discussione la legittimità della decisione e non semplicemente il suo merito. In caso contrario, il risultato sarà un ricorso inammissibile, con un aggravio di spese per il ricorrente.
Quando una nullità relativa alla citazione in appello deve essere eccepita?
Secondo la Corte, una nullità di questo tipo, non avendo carattere assoluto e insanabile, doveva essere dedotta nel corso del giudizio di appello stesso e non per la prima volta in Cassazione.
Perché il motivo di ricorso sul dolo del reato di calunnia è stato respinto?
È stato respinto perché non si confrontava né con le censure originariamente mosse in appello, né con la risposta adeguata e corretta fornita dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata, risultando quindi generico e non pertinente.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3232 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3232 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VENOSA il 15/12/1965
avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
INDIRIZZO Centrella
NRG 27336/24
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità;
Considerato infatti che il primo motivo è manifestamente infondato (la nullità eccepita in questa sede in ordine al contenuto dell’avviso all’imputato della citazione del giudizio di appello non ha carattere assoluto ed insanabile, come più volte affermato, cfr. Sez. (J, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269028, e doveva se del caso essere dedotta in appello, svolto in forma non cartolare); il secondo motivo, sul dolo del reato di calunnia, non si confronta né con le censure di appello, come riportate dalla sentenza impugnata, né con la risposta ad esse data dalla Corte di appello, che risulta adeguata e corretta, in quanto conforme ai principi di diritto in materia quanto alla rilevanza della valutazione soggettiva sulla falsa incolpazione (tra tante, Sez. 6, n. 50254 del 13/11/2015, Rv. 265751; Sez. 6, n. 12209 del 18/02/2020, Rv. 278753);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ammende. in favore sella Cassa delle
Così deciso il 2.5n1/2024.