Ricorso Inammissibile: L’Analisi di un Caso Pratico
Nel complesso mondo della giustizia penale, non tutti i ricorsi raggiungono il traguardo di una discussione nel merito. A volte, un appello si arena prima ancora di essere esaminato, venendo dichiarato ricorso inammissibile. Questa ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di come un motivo di impugnazione, se privo di fondamento, non solo venga respinto, ma comporti anche conseguenze economiche per chi lo propone. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda processuale.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare (G.U.P.) del Tribunale di Trani. Un individuo veniva ritenuto colpevole di due reati di furto in abitazione e condannato a una pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione, oltre a 1.200,00 euro di multa.
La sentenza veniva successivamente confermata dalla Corte di Appello di Bari. Non rassegnato, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso e il concetto di ricorso inammissibile
Il fulcro del ricorso presentato alla Suprema Corte era la presunta mancanza di motivazione, da parte dei giudici di appello, in merito alla sussistenza della recidiva specifica. La recidiva è una circostanza aggravante che si applica a chi commette un nuovo reato dopo essere già stato condannato in via definitiva. Il difensore sosteneva, in pratica, che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni per cui aveva ritenuto applicabile tale aggravante.
Tuttavia, è proprio su questo punto che l’intero castello accusatorio del ricorso crolla, portando a una dichiarazione di ricorso inammissibile. La Corte di Cassazione, infatti, ha rilevato una circostanza decisiva che rendeva il motivo di appello non solo infondato, ma manifestamente tale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. La decisione non è entrata nel merito della questione sollevata dall’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, riscontrando un vizio radicale nell’impostazione stessa dell’appello.
le motivazioni
La motivazione della Corte è tanto semplice quanto perentoria: il ricorso è manifestamente infondato. Perché? Perché la questione della recidiva, sollevata come fulcro del ricorso, era in realtà inesistente. Gli Ermellini hanno infatti accertato che l’applicazione della recidiva era già stata esclusa fin dalla prima sentenza, quella emessa dal G.U.P. del Tribunale di Trani.
Di conseguenza, l’imputato ha presentato un ricorso basato su un presupposto fattuale errato: si lamentava della mancata motivazione su una circostanza aggravante che, di fatto, non gli era mai stata applicata. Un errore di questo tipo rende il motivo di ricorso non semplicemente debole, ma palesemente privo di qualsiasi fondamento logico e giuridico, conducendo inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
le conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un ricorso deve basarsi su motivi concreti e pertinenti. Proporre un’impugnazione su questioni già risolte o, come in questo caso, inesistenti, non solo è inutile ai fini di un possibile annullamento della condanna, ma è anche controproducente.
La legge, infatti, prevede che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In questo caso specifico, l’imputato è stato condannato a versare 3.000,00 euro. Tale sanzione serve a disincentivare ricorsi dilatori o palesemente infondati, che sovraccaricano inutilmente il sistema giudiziario. Per gli operatori del diritto, la lezione è chiara: è essenziale un’analisi scrupolosa degli atti processuali prima di redigere un ricorso, per evitare di incorrere in simili errori procedurali che si traducono in un danno economico per il proprio assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. Il motivo di impugnazione si basava sulla presunta applicazione della recidiva, mentre questa era già stata esclusa nella sentenza di primo grado.
Qual era il motivo di ricorso presentato dall’imputato?
L’imputato, tramite il suo difensore, aveva lamentato un vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in questo caso?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2452 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2452 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Trani del 7 novembre 2023 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1.200,00 di multa in ordine a due reati di furto in abitazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva specifica.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo manifestamente infondato, considerato che l’applicazione della contestata recidiva era stata già esclusa nella prima decisione dal G.U.P. del Tribunale di Trani.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente