Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di un Appello Valido
Presentare un appello in Cassazione è un diritto fondamentale, ma non è un’azione da intraprendere alla leggera. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche conseguenze economiche per chi lo propone. Con l’ordinanza n. 4546/2026, la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ribadisce un principio cardine della procedura: l’appello deve essere una critica concreta e argomentata della sentenza impugnata, non una semplice riproposizione di tesi già respinte o palesemente infondate.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Basato sulla Prescrizione
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’imputato, condannato in secondo grado, si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando un unico motivo: l’errata applicazione delle norme sulla prescrizione. In particolare, sosteneva che i reati ascrittigli si fossero estinti per il decorso del tempo e che la Corte territoriale avesse sbagliato i calcoli per determinare il termine prescrizionale.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Di conseguenza, non solo ha confermato la validità della sentenza d’appello, ma ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla manifesta infondatezza e sulla genericità dei motivi presentati.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
La Corte ha spiegato in modo chiaro e inequivocabile le ragioni della sua decisione. Il motivo di ricorso non era semplicemente debole, ma si poneva in “palese contrasto” con il dato normativo e con la giurisprudenza consolidata. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’appellante non si è confrontato con la complessità delle argomentazioni di fatto e di diritto che costituivano il decisum della Corte d’Appello.
La sentenza di secondo grado, infatti, aveva applicato correttamente gli articoli 157 e 161 del codice penale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti, come la disciplina della prescrizione vigente all’epoca dei fatti, la ritenuta recidiva e le cause di sospensione del termine. La Corte d’Appello aveva persino individuato con precisione la data esatta in cui il reato si sarebbe prescritto (06/05/2025), dimostrando un’analisi accurata e puntuale.
Il ricorrente, invece, ha omesso di assolvere alla funzione tipica del ricorso: quella di muovere una “concreta critica argomentata” alla sentenza impugnata. Prospettare tesi giuridiche errate o ignorare le motivazioni del giudice precedente rende l’impugnazione un esercizio sterile e, come in questo caso, controproducente.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere una sua riforma. È indispensabile che il ricorso sia costruito su basi giuridiche solide e che si confronti punto per punto con le motivazioni della sentenza che si intende criticare.
Un ricorso inammissibile perché generico o manifestamente infondato non viene esaminato nel merito e comporta una condanna certa alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria. La decisione sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata, in grado di valutare la reale fondatezza dei motivi di appello prima di adire la Suprema Corte, evitando così un esito negativo e ulteriori oneri economici.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando i motivi presentati sono manifestamente infondati, si pongono in contrasto con la legge o la giurisprudenza consolidata, oppure non si confrontano specificamente con le ragioni della decisione impugnata, risultando generici.
Qual è la funzione di un ricorso secondo la Corte di Cassazione?
La funzione tipica di un ricorso non è semplicemente esprimere dissenso, ma assolvere a una “concreta critica argomentata” avverso la sentenza oggetto di impugnazione, analizzando e contestando le motivazioni di fatto e di diritto poste a base del decisum.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, stabilita dal giudice, in favore della Cassa delle ammende (in questo caso, tremila euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4546 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4546 Anno 2026
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 27/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME COGNOME
NOME COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME nato a San Felice Circeo il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi b) e c), nonchØ l’erroneità del calcolo del termine prescrizionale per il reato di cui al capo a), non Ł consentito, oltre che manifestamente infondato, in quanto, prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, non si confronta con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum (si vedano, in particolare, pagg. 2-4 della sentenza impugnata, ove i giudici di appello hanno correttamente applicato gli artt. 157 e 161 cod. pen., secondo la disciplina della prescrizione vigente all’epoca del fatto contestata ai capi b) e c), considerata altresì la ritenuta recidiva e le cause di sospensione quanto al capo c) con puntuale individuazione del termine di prescrizione nella data del 06/05/2025), omettendo perciò di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME COGNOME
Ord. n. sez. 1330/2026
CC – 27/01/2026
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