Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Impugnazione
Quando una sentenza di condanna viene emessa, l’imputato ha il diritto di impugnarla. Tuttavia, il ricorso deve rispettare precisi requisiti di forma e sostanza per essere esaminato. Un ricorso inammissibile è un’impugnazione che non supera questo primo vaglio, venendo respinta senza un’analisi del merito. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di quali errori portano a questa declaratoria, analizzando un caso relativo a una condanna per truffa.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna per Truffa al Ricorso in Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di truffa, previsto dall’art. 640 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità penale da parte della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
Il primo motivo contestava la correttezza della motivazione che fondava il giudizio di colpevolezza. Il secondo, invece, lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena. La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando l’intero ricorso inammissibile.
L’Analisi della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte di Cassazione si fonda su una valutazione rigorosa dei motivi presentati dal ricorrente. Vediamo nel dettaglio perché ciascuno di essi è stato respinto.
Il Primo Motivo: la Mera Ripetizione degli Argomenti
La Corte ha stabilito che il primo motivo era inammissibile perché non specifico. Invece di presentare una critica argomentata e puntuale contro la sentenza d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse questioni già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo comportamento rende il ricorso una mera apparenza di impugnazione, poiché omette la sua funzione tipica: quella di muovere censure specifiche alla decisione impugnata. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge.
Il Secondo Motivo sul Ricorso Inammissibile: il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, è stato giudicato non solo inammissibile ma anche manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva motivato la sua decisione in modo logico e coerente, evidenziando elementi sfavorevoli all’imputato, come il suo comportamento seriale (essendo dedito a truffe dello stesso tipo) e i suoi numerosi precedenti penali. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: nel negare le attenuanti, il giudice di merito non è tenuto a esaminare analiticamente ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi per la sua valutazione.
Le Motivazioni della Decisione
Le motivazioni alla base della declaratoria di inammissibilità risiedono nella natura stessa del giudizio di Cassazione. Il ricorso non può risolversi in una sterile riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi, ma deve individuare vizi specifici della sentenza impugnata, che siano di natura procedurale o di violazione di legge. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo articolare critiche nuove e pertinenti, trasformando l’appello in un tentativo, non consentito, di ottenere una nuova valutazione del merito della vicenda. Per quanto riguarda le attenuanti, la valutazione del giudice di merito è ampiamente discrezionale e può essere censurata in sede di legittimità solo se la motivazione è palesemente illogica o contraddittoria, cosa che in questo caso non è stata riscontrata.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che la presentazione di un ricorso in Cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle questioni sollevate, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente. In questo caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sull’importanza di formulare impugnazioni specifiche e fondate, evitando di sovraccaricare il sistema giudiziario con ricorsi meramente dilatori o ripetitivi.
Perché il primo motivo di ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché si risolveva nella pedissequa reiterazione dei motivi già presentati in appello e puntualmente respinti. Mancava quindi di specificità, non assolvendo alla funzione di critica argomentata contro la sentenza impugnata.
Su quale base la Corte ha confermato il diniego delle attenuanti generiche?
La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito esente da illogicità, in quanto basata su elementi decisivi come il comportamento seriale dell’imputato, dedito a truffe dello stesso tipo, e i suoi numerosi precedenti penali.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3949 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3949 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ATRIPALDA il 21/01/1986
avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttez motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiter quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag.2;
che, per tale ragione, lo stesso deve considerarsi non specifico ma soltanto appar quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la oggetto di ricorso;
che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata applicazio circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità – ed è manif infondato- in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, nell evidenziano il comportamento seriale dell’imputato, dedito a truffe dello stess numerosi precedenti penali a suo carico, anche considerato il principio affermato d Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il din concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi fa sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gl valutazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conda ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 22 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente