Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11071 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a CAPUA il 07/07/1975
avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
NOME COGNOME, ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 635, comm comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, 99, commi 1 e 2, e 624, comma 1, cod. pen., ricorre, Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando violazione di leg motivazionale in relazione alla determinazione della pena.
I motivi in questione non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità pe riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corret giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria critic argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enun delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, v. Sez. U, n 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, in tema di motivi d’appello, ma i cu possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). In ogni caso, i motivi aff trattamento punitivo, che risulta, in realtà, sorretto da sufficiente e non illogica da adeguato esame delle deduzioni difensive (sull’onere motivazionale del giudice in o determinazione della pena, cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, P.v. 276288 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione dell appello, che appare sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi ordine alla determinazione della pena, avuto particolare riguardo alle modalità dell alla personalità del ricorrente e alla entità del fatto.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non rav assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., s del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del proce consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositi
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12/12/2024.