Ricorso inammissibile: la Cassazione chiarisce i requisiti dell’appello
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede rigore e specificità. Una recente ordinanza ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso inammissibile è quello che si limita a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza una critica puntuale alla sentenza impugnata. Questo non solo porta al rigetto dell’appello, ma comporta anche conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per il reato di lesioni personali stradali, previsto dall’art. 590-bis del Codice Penale. L’imputata era stata ritenuta responsabile sia in primo grado dal Tribunale sia in secondo grado dalla Corte d’Appello. La condanna era stata aggravata dal fatto che il reato era stato commesso con la patente di guida sospesa. Inoltre, la Corte d’Appello aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché già concesso all’imputata in tre precedenti occasioni.
Contro la decisione di secondo grado, la difesa ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando una presunta violazione di legge e un difetto di motivazione riguardo sia all’affermazione della sua responsabilità penale, sia al mancato riconoscimento di un’attenuante specifica.
L’analisi della Cassazione e il principio del ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. I giudici hanno sottolineato come l’impugnazione presentasse ‘deduzioni vaghe e non specifiche’, che non assolvono alla funzione tipica di una critica argomentata. In altre parole, il ricorso non contestava specificamente le ragioni giuridiche della sentenza d’appello, ma si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alle valutazioni dei giudici di merito.
La Corte ha evidenziato due difetti principali:
1. Reiterazione dei motivi: Le argomentazioni della difesa erano una semplice riproposizione di censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello.
2. Mancanza di critica specifica: Il ricorso non conteneva una critica puntuale delle argomentazioni giuridiche su cui si fondava la decisione impugnata.
Un ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul fatto, ma deve concentrarsi esclusivamente sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le motivazioni
La motivazione della Corte si fonda su un consolidato orientamento giurisprudenziale. Un’impugnazione è manifestamente infondata quando non riesce a confrontarsi con la struttura argomentativa della sentenza che contesta. In questo caso, le doglianze erano costruite ‘in fatto’, mirando a una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione. I giudici di merito avevano già fornito una motivazione adeguata e giuridicamente corretta, come indicato nelle pagine 4-6 della sentenza d’appello, e il ricorso non è riuscito a scalfire tale impianto.
La Corte, citando l’art. 616 del codice di procedura penale e una storica sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/2000), ha affermato che l’inammissibilità del ricorso, in assenza di una ‘assenza di colpa’ da parte del ricorrente, comporta non solo la declaratoria di inammissibilità ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante sull’importanza della tecnica redazionale nei ricorsi per Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto di impugnazione vada oltre la semplice riproposizione di vecchi argomenti. È necessario sviluppare una critica mirata, logica e giuridicamente fondata, che individui e contesti specificamente i vizi della sentenza impugnata. In caso contrario, l’appello non solo sarà inutile, ma si tradurrà anche in un ulteriore onere economico per l’assistito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni presentate erano vaghe, non specifiche e si limitavano a ripetere motivi di censura già adeguatamente esaminati e respinti dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica puntuale alle motivazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la sanzione è stata fissata in 3.000 euro.
Cosa non può fare un ricorso per Cassazione?
Un ricorso per Cassazione non può chiedere una nuova valutazione dei fatti o delle prove, che è compito dei giudici di primo e secondo grado. Deve invece concentrarsi sulla denuncia di violazioni di legge o di vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11078 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11078 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a SANT’OMERO il 03/02/1987
avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Motivi della decisione
1.NOME COGNOME ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di L’Aquila il 20 febbraio 2024, in parziale riforma della decisione con cui il Tribunale di Teramo il 19 ottobre 2021, all’esito del dibattimento, ha riconosciuto la stessa responsabile del reato di cui all’art. 590-bis cod. pen., fatto commesso il 24 maggio 2019, e, con l’aumento per la riconosciuta aggravante di avere commesso il fatto con la patente sospesa, la ha condannata alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, invece, ha revocato il beneficio di cui all’art. 163 cod. pen., essendo risultato già concesso per tre volte; con conferma nel resto.
L’imputata si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione sia all’affermazione di penale responsabilità sia al mancato riconoscimento della invocata attenuate di cui al comma 7 dell’art. 590-bis cod. pen.
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
Infatti l’impugnazione prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).
Entrambe le doglianze, peraltro in larga parte costruite in fatto ed in termini di dissenso soggettivo rispetto alle valutazioni giudiziali, risultano, comunque, meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, che si rinvengono alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, dai giudici di merito e che non sono scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e anche della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12/12/2024.