Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico
Presentare un ricorso alla Corte di Cassazione richiede una tecnica e una precisione particolari. Non è sufficiente essere convinti della propria ragione; è fondamentale articolare le proprie censure in modo specifico e pertinente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa portare a un ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna per due reati legati agli stupefacenti, previsti dall’articolo 73, comma 1, del d.P.R. 309/90. L’imputato, dopo la conferma della sua responsabilità da parte della Corte di Appello di Bologna, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il suo unico motivo di appello si concentrava sulla richiesta di vedere riconosciuta la fattispecie di minore gravità (prevista dal comma 5 dello stesso articolo), sostenendo una violazione di legge e una motivazione carente o contraddittoria da parte del giudice di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione, ovvero se il fatto dovesse o meno essere considerato di lieve entità. Invece, si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti formali e sostanziali dell’impugnazione.
Perché il ricorso è stato considerato inammissibile?
Il punto cruciale della decisione risiede nella constatazione che l’imputato si è limitato a riproporre le stesse identiche argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte di Appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che il ricorrente non si è confrontato in alcun modo con le ragioni giuridiche esposte nella sentenza di secondo grado per rigettare le sue tesi. In pratica, ha ignorato la motivazione del provvedimento che stava impugnando, ripetendo semplicemente la propria posizione.
Le Motivazioni: il Principio di Specificità del Ricorso
La Corte ha ribadito un principio consolidato nella giurisprudenza: un ricorso inammissibile è tale non solo quando è vago o indeterminato, ma anche quando manca una correlazione diretta tra le ragioni della decisione impugnata e i motivi dell’impugnazione. L’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riproporre all’infinito le proprie tesi. Al contrario, è un dialogo critico con la decisione precedente. Il ricorrente ha l’onere di smontare, pezzo per pezzo, il ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza contestata, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi logici.
Come stabilito dall’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, la mancanza di specificità dei motivi conduce inevitabilmente all’inammissibilità. In questo caso, riproporre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice precedente, senza aggiungere nuovi elementi critici specificamente rivolti contro la sua motivazione, equivale a presentare un atto privo della necessaria specificità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve come un importante monito per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione. La lezione è chiara: la redazione dell’atto di impugnazione deve essere un lavoro di precisione chirurgica. È inutile e controproducente limitarsi a ripetere le argomentazioni già sconfitte. La strategia vincente consiste nell’analizzare a fondo la sentenza impugnata e costruire un’argomentazione che ne attacchi direttamente le fondamenta logico-giuridiche. Ignorare questo approccio non solo rende vano il tentativo di ottenere giustizia, ma espone anche il proprio assistito a ulteriori costi processuali e sanzioni pecuniarie, come la condanna al pagamento di tremila euro alla Cassa delle ammende disposta in questo caso.
Cosa rende un ricorso in Cassazione inammissibile per mancanza di specificità?
Un ricorso è inammissibile per aspecificità quando si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
È sufficiente riproporre le proprie tesi in Cassazione se si ritiene che il giudice precedente abbia sbagliato?
No. Secondo la Suprema Corte, non è sufficiente riproporre le proprie tesi. È necessario sviluppare un’argomentazione che critichi specificamente il ragionamento logico-giuridico della decisione impugnata, dimostrando perché è errata in diritto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47989 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47989 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che – in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini per aver revocato la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato – ha confermato affermazione di responsabilità dello stesso per due reati di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (violazione di legge nonché mancanza o contraddittorietà della motivazione in relazione all’esclusione della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90) riproduce profil di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai Giudici di merito (pp. 1 e 2 sent. app.), con i quali il ricorre non si confronta. È, invero, pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal Giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, COGNOME, Rv. 240109); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.