Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici o Preclusi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici, pertinenti e sollevati correttamente nei precedenti gradi di giudizio. Un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta del mancato rispetto di queste regole procedurali, come dimostra una recente ordinanza che ha respinto le doglianze di un imputato condannato per evasione. Analizziamo la decisione per capire perché la forma e la sostanza di un ricorso sono cruciali.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato per il reato di evasione (previsto dall’art. 385 del codice penale), ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. Le sue difese si concentravano su due punti principali: la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la contestazione della ritenuta recidiva.
I motivi del ricorso e il rischio di un ricorso inammissibile
Il ricorrente ha basato il suo appello alla Suprema Corte su due argomentazioni chiave:
1. Particolare tenuità del fatto: Si sosteneva che il reato commesso fosse di gravità talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
2. Errata valutazione della recidiva: Si contestava la valutazione dei giudici di merito riguardo la sua precedente condanna e l’impatto di questa sulla pena attuale.
Entrambi i motivi, tuttavia, presentavano vizi procedurali che ne hanno determinato il rigetto senza un esame del merito.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel vivo delle questioni (se il fatto fosse davvero tenue o se la recidiva fosse stata correttamente applicata), ma si ferma a un livello precedente, quello dei requisiti di ammissibilità del ricorso stesso. La Corte ha ritenuto che i motivi presentati non superassero questo vaglio preliminare.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato in dettaglio perché ciascun motivo fosse inaccoglibile, offrendo importanti lezioni sulla tecnica di redazione degli atti giudiziari.
La genericità del primo motivo
Il primo motivo, relativo alla particolare tenuità del fatto, è stato giudicato “strutturalmente generico”. Questo significa che l’imputato si è limitato a riproporre gli stessi argomenti già presentati e respinti dalla Corte d’Appello, senza però confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. In pratica, non è sufficiente ripetere una tesi; è necessario spiegare perché la motivazione del giudice precedente è sbagliata. La mancanza di un confronto critico e puntuale con la decisione appellata rende il motivo generico e, di conseguenza, inammissibile.
La preclusione del secondo motivo
Il secondo motivo, riguardante la recidiva, è stato dichiarato “precluso”. Con questo termine si intende che la questione non poteva più essere sollevata in quella fase del processo. Il ricorrente, infatti, non aveva specificamente dedotto tale censura nel suo atto di appello. Il sistema processuale prevede che le contestazioni vengano sollevate gradualmente e nei tempi corretti. Omettere di presentare un’argomentazione nel grado di giudizio appropriato (l’appello) ne impedisce la discussione successiva in Cassazione. In ogni caso, la Corte ha anche aggiunto che il motivo era comunque “manifestamente infondato”.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: la vittoria in un giudizio dipende non solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal rispetto rigoroso delle regole procedurali. Un ricorso inammissibile comporta non solo il rigetto delle proprie istanze, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: ogni motivo di ricorso deve essere specifico, deve attaccare puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e deve essere stato tempestivamente sollevato nei gradi di giudizio precedenti. Diversamente, la porta della Cassazione rimane chiusa.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per genericità?
Un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a ripetere argomenti già esposti nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente e criticamente con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando. Manca, in sostanza, una critica puntuale alle ragioni del giudice precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘precluso’?
Un motivo di ricorso è ‘precluso’ quando la questione non è stata sollevata nel corretto grado di giudizio precedente (in questo caso, nell’atto di appello). Il sistema processuale impedisce di presentare per la prima volta in Cassazione una doglianza che si sarebbe dovuta e potuta presentare prima.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47832 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47832 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato a FERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod. la memoria;
Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla configurabilità della causa di non puni particolare tenuità del fatto e alla ritenuta recidiva;
Ritenuti i motivi inammissibili perché, il primo, strutturalmente generico rispet motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta, essendosi l’imputato limitato a reiterare argomenti già correttamente valutati, e, il secondo, precluso, non essendo stato specificamente dedotto in appello, e comunque manifestamente infondato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.