Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Genericità del Motivo di Appello
Quando si presenta un’impugnazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso l’esito di un atto che non affronta il cuore della decisione precedente. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di questo principio, sottolineando l’importanza di un confronto diretto con le motivazioni della sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, il reato commesso era di entità talmente lieve da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, cioè non valuta se il fatto fosse effettivamente di particolare tenuità. La declaratoria di inammissibilità si ferma a un livello preliminare, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato formulato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Il fulcro della decisione risiede nella valutazione del motivo di ricorso come ‘strutturalmente generico’. La Corte di Cassazione ha evidenziato come il ricorrente non si fosse minimamente confrontato con un passaggio cruciale della motivazione della sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, per negare la particolare tenuità del fatto, aveva fatto specifico riferimento alla ‘spiccata propensione all’agire criminale’ dell’imputato.
La non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede, tra le varie condizioni, che il comportamento del reo sia occasionale. La Corte d’Appello aveva escluso tale occasionalità proprio in virtù della personalità dell’imputato. Il ricorso, ignorando completamente questa argomentazione, si è limitato a riproporre la tesi della lieve entità del reato, senza smontare il ragionamento del giudice di secondo grado. Questa mancanza di confronto specifico rende il motivo di appello ‘generico’ e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Non è sufficiente presentare una tesi difensiva; è necessario che tale tesi si confronti punto per punto con la motivazione del provvedimento che si intende contestare. Ignorare le argomentazioni del giudice precedente equivale a presentare un ricorso astratto e non pertinente al caso specifico, destinato a essere dichiarato inammissibile. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione di un atto di appello richiede un’analisi meticolosa della sentenza impugnata, al fine di costruire una difesa che ne attacchi direttamente le fondamenta logico-giuridiche. Per l’imputato, un ricorso generico si traduce non solo nel rigetto delle proprie istanze, ma anche in un’ulteriore condanna economica.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è ‘strutturalmente generico’, ovvero se non si confronta in modo specifico con le motivazioni della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Significa che la critica mossa alla sentenza precedente è vaga e non contesta puntualmente le argomentazioni logico-giuridiche sviluppate dal giudice nella motivazione della sua decisione.
La ‘propensione all’agire criminale’ impedisce il riconoscimento della particolare tenuità del fatto?
Sì, secondo la logica della decisione, non contestare la motivazione di una corte inferiore che rileva una ‘spiccata propensione all’agire criminale’ è un elemento che può portare a confermare l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47823 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47823 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13746/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento della causa di no per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perchè strutturalmente generico rispetto alla mo della sentenza impugnata con la quale, almeno in parte, non si confronta (cfr. pag fa riferimento alla “spiccata propensione all’agire criminale”);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.