Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, non basta esprimere un generico dissenso. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici e puntuali. In caso contrario, si rischia una declaratoria di ricorso inammissibile, come chiarito da una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che vada al cuore della motivazione del provvedimento impugnato, pena l’impossibilità di ottenere una revisione della condanna.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, previsti dagli articoli 337 e 341 bis del codice penale. La sentenza di condanna, emessa dalla Corte d’Appello di Venezia, è stata impugnata dall’imputato, il quale ha presentato ricorso per Cassazione lamentando vizi nella motivazione riguardante la dosimetria della pena, ovvero la sua quantificazione.
L’obiettivo del ricorrente era ottenere una mitigazione della sanzione inflitta. Tuttavia, l’atto di impugnazione si concentrava su critiche generali, senza individuare errori specifici nel percorso logico-giuridico seguito dai giudici di merito.
La Decisione della Corte e il Concetto di Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, di natura procedurale. Un ricorso inammissibile è un atto che, per vizi di forma o di sostanza, non può essere esaminato dal giudice.
In questo caso, il vizio risiedeva nella totale genericità dei motivi addotti. Il ricorrente non ha offerto elementi concreti per sostenere la richiesta di una pena più lieve, né ha dimostrato perché la valutazione della Corte d’Appello fosse errata.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali:
1. Genericità e Mancanza di Confronto: Il ricorso è stato definito “del tutto generico” perché non prospettava alcun elemento concreto da valorizzare per una mitigazione della pena. Inoltre, e questo è il punto cruciale, non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello aveva infatti spiegato chiaramente le ragioni della sua decisione, tenendo conto sia della “non eccessiva gravità degli oltraggi” (elemento considerato ai fini della continuazione tra i reati) sia dei precedenti penali del ricorrente (utilizzati per escludere la concessione dei benefici di legge). L’appello si è limitato a criticare il risultato finale senza smontare le argomentazioni che lo sostenevano.
2. Correttezza della Valutazione di Merito: Di conseguenza, la Suprema Corte ha ritenuto che la valutazione operata dal giudice di secondo grado fosse corretta e ben motivata. Non avendo il ricorrente evidenziato vizi logici o giuridici specifici, il suo appello si è risolto in una sterile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti, attività che non è consentita in sede di legittimità.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: per impugnare efficacemente una sentenza, non è sufficiente lamentare un risultato sgradito. È indispensabile redigere un atto di ricorso che analizzi in modo critico la motivazione del giudice, evidenziandone le specifiche lacune, le contraddizioni o gli errori di diritto.
Un ricorso generico, che non dialoga con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Ciò comporta non solo l’impossibilità di ottenere una riforma della decisione, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, aggravando ulteriormente la posizione del ricorrente. La lezione per gli operatori del diritto è chiara: la precisione e la specificità sono le chiavi per un’impugnazione efficace.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto del tutto generico. Non presentava alcun elemento concreto a sostegno di una riduzione della pena e non si confrontava criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo si limita a una critica astratta o a una semplice richiesta di una nuova valutazione, senza indicare in modo specifico quali parti della motivazione della sentenza precedente siano errate, illogiche o in contrasto con la legge.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nel provvedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9876 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9876 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 28/02/1982
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 33465/24 – COGNOME Tijani
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis cod. pen.);
esaminati i motivi di ricorso che deducono vizi di motivazione in relazione alla dosimetria della pena;
ritenuto che il ricorso risulta del tutto generico, non prospettando alcun elemento concreto da poter valorizzare ai fini di una mitigazione sanzionatoria e non confrontandosi con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto a base della valutazione in punto di pena, segnatamente la non eccessiva gravità degli oltraggi (valorizzata ai fini della continuazione) e i precedenti del ricorrente (valorizzati per escludere i benefici di legge);
ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025