Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e puntuali, che mettano in discussione la logica giuridica del giudice. In caso contrario, il rischio è quello di un ricorso inammissibile, come stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, nell’ordinanza in esame. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Cassazione è un giudice di legittimità, non un terzo grado di giudizio sui fatti.
I Fatti e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dai ricorsi presentati da due persone, condannate in appello dalla Corte di Palermo per reati che includevano resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali volontarie e danneggiamento.
Il primo ricorrente contestava la sua responsabilità penale per il reato di resistenza e la determinazione della pena (la cosiddetta dosimetria). Il secondo, invece, lamentava la condanna per tutti i reati ascritti, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Entrambi, in sostanza, chiedevano alla Suprema Corte di riconsiderare le prove e di giungere a una diversa conclusione rispetto ai giudici dei gradi precedenti.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, dichiarandoli inammissibili. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. Secondo gli Ermellini, i motivi presentati erano ‘generici’ rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. I ricorrenti, infatti, non si erano confrontati in modo critico e specifico con le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si erano limitati a sollecitare una ‘diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti’.
Di conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Inammissibile è Considerato ‘Generico’?
La motivazione della Corte è chiara e didattica. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle proprie tesi difensive. Deve, invece, individuare con precisione i vizi logici o giuridici che inficiano la sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno sottolineato che i ricorsi in esame ‘obiettivamente non si confrontano’ con la sentenza d’appello. Mancava, cioè, quel dialogo critico tra le argomentazioni della difesa e le ragioni della decisione che è l’essenza stessa del giudizio di cassazione.
Chiedere una ‘rivisitazione dei fatti’ significa pretendere che la Suprema Corte si trasformi in un giudice di merito, riesaminando testimonianze, perizie e documenti. Questo compito è precluso alla Cassazione, il cui ruolo è garantire l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali, non stabilire come si sono svolti i fatti.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione richiede un’elevata specializzazione tecnica. Non è una terza opportunità per discutere il merito della causa. L’avvocato deve abbandonare le argomentazioni fattuali e concentrarsi esclusivamente sui possibili errori di diritto (violazione di legge) o sui vizi di motivazione (illogicità manifesta, contraddittorietà) commessi dal giudice precedente. La declaratoria di ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche significative conseguenze economiche per l’assistito. La lezione è quindi inequivocabile: un ricorso efficace è quello che attacca la sentenza, non i fatti.
Per quale motivo la Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili?
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché i motivi erano generici, non si confrontavano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e miravano a ottenere una nuova valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le censure mosse alla sentenza non sono specifiche e dettagliate, ma si limitano a esprimere un dissenso generico o a riproporre argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza individuare precisi errori di diritto o vizi logici nella decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti dopo la dichiarazione di inammissibilità?
I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47816 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47816 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13678/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, relativi al gi di responsabilità per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. ed alla dosimetria della pena;
Esaminati i motivi del ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME, relativi al giu responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, di lesioni personali volont danneggiamento, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della non menzione della condanna;
Ritenuti i motivi di entrambi i ricorsi inammissibili perché generici rispetto alla moti della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano, e sostanzialmente volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e una rivisitazione dei fatti;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6 luglio 2023.