Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità dei Motivi d’Appello
L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 47817/2023 offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Questo principio, fondamentale nella procedura penale, garantisce che il giudizio di legittimità si concentri su critiche puntuali e argomentate alle decisioni dei giudici di merito. Analizziamo il caso specifico per comprendere le implicazioni pratiche di questa decisione.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione e l’Appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di evasione, confermata dalla Corte d’Appello di Messina. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Secondo la difesa, la condotta del proprio assistito avrebbe dovuto essere considerata di minima gravità, tale da non meritare una sanzione penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: Un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione non entra nel merito della questione (ovvero, se la tenuità del fatto fosse o meno applicabile), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che il motivo di ricorso presentato era affetto da un vizio insanabile: la genericità.
L’analisi della Corte sul motivo generico
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso si limitava a riproporre la richiesta di applicazione della causa di non punibilità senza però confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni esposte dalla Corte d’Appello. La sentenza di secondo grado, infatti, aveva già spiegato nel dettaglio le ragioni per cui riteneva che la particolare tenuità del fatto non potesse essere riconosciuta nel caso specifico. Il ricorrente, invece di contestare punto per punto tali motivazioni, ha presentato un motivo d’appello che la Corte ha definito ‘scollegato’ dalla decisione impugnata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio cardine del sistema delle impugnazioni: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle istanze già respinte, ma deve contenere una critica specifica e circostanziata del provvedimento che si intende contestare. In altre parole, è onere del ricorrente dimostrare l’errore del giudice precedente, non solo riaffermare la propria tesi. Poiché il ricorso non ha ‘dialogato’ con la motivazione della sentenza d’appello, è stato considerato generico e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione comporta non solo l’impossibilità di esaminare la questione nel merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la precisione e la specificità sono essenziali. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un aggravio di costi per l’imputato. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che i motivi di ricorso siano costruiti come una critica puntuale e logica alle argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone vizi e contraddizioni. Limitarsi a riproporre le proprie ragioni senza smontare quelle avversarie è una strategia destinata al fallimento.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché il motivo presentato era ‘generico’, ovvero non si confrontava in modo specifico e critico con le motivazioni con cui la Corte d’Appello aveva già rigettato la stessa istanza.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’, sostenendo che il reato di evasione da lui commesso fosse di minima gravità.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47817 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47817 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIZZOLO PREDABISSI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 13679/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle causa di non punibil per particolare tenuità del fatto;
Ritenuto il motivo inammissibile perché generico rispetto alla motivazione della senten impugnata, con cui obiettivamente non si confronta, avendo la Corte spiegato le ragioni per c l’invocata causa di non punibilità non può essere riconosciuta (pag. 3 sentenza);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 luglio 2023.