Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Quando si presenta un appello alla Corte di Cassazione, la precisione è tutto. Un ricorso inammissibile è una delle conseguenze più severe per un’impugnazione mal formulata, come dimostra una recente ordinanza che ha confermato la condanna di un imputato. Questo caso offre una lezione fondamentale sull’importanza di redigere motivi di ricorso specifici e pertinenti, evitando censure generiche che non possono essere esaminate in sede di legittimità.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Verona per un reato legato agli stupefacenti (previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990), con una pena di un anno di reclusione e 1.000,00 euro di multa. Questa decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Venezia.
L’imputato, non soddisfatto della decisione, ha proposto ricorso per cassazione tramite il suo difensore. I motivi addotti erano molteplici e formulati in modo ampio: violazione di legge, carenza e vizio di motivazione, eccessività della pena e un’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, sancendo l’inidoneità dell’atto di impugnazione a provocare una revisione della sentenza.
La conseguenza diretta per il ricorrente non è stata solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questo onere economico aggiuntivo è una sanzione prevista per chi adisce la Corte con ricorsi palesemente infondati o, come in questo caso, inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nella natura stessa del giudizio di cassazione. La Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ripresentare le stesse argomentazioni fattuali già discusse in Appello. Il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione (giudizio di legittimità).
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso fosse “del tutto generico e aspecifico”. In altre parole, il difensore si è limitato a enunciare una serie di critiche senza:
1. Puntualizzare le ragioni specifiche di fatto e di diritto a sostegno delle proprie tesi.
2. Confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, spiegando perché e dove i giudici d’appello avrebbero sbagliato.
La Corte ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello era, al contrario, ben argomentata, immune da vizi logico-giuridici e sufficiente a giustificare sia la responsabilità penale dell’imputato sia la pena inflitta. Un ricorso che non demolisce punto per punto questa struttura logica è destinato a essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: il ricorso per cassazione deve essere un atto tecnico di alta precisione. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso con la sentenza di condanna. È indispensabile articolare censure specifiche, indicando con esattezza le norme che si presumono violate e i passaggi della motivazione che si ritengono illogici o contraddittori.
Per gli operatori del diritto, questa decisione serve come monito: la redazione di un ricorso generico non solo è inutile per il cliente, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Per i cittadini, chiarisce che l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, è subordinato al rispetto di regole precise, pensate per garantire l’efficienza del sistema e la serietà delle impugnazioni.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato respinto?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano troppo generici e non specifici. Non contestavano in modo puntuale le argomentazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a critiche ampie non adatte al giudizio di legittimità.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
La Corte di Cassazione ha riesaminato i fatti del reato?
No, la Corte di Cassazione non ha riesaminato i fatti. Ha dichiarato il ricorso inammissibile a un livello procedurale, stabilendo che le motivazioni della Corte d’Appello erano logiche e giuridicamente corrette, e che il ricorso non era idoneo a metterle in discussione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47733 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47733 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 23 giugno 2022 la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia del Tribunale di Verona del 22 novembre 2021, con cui ad NOME era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un’unica doglianza: violazione di legge; carenza di motivazione in relazione all’art. 129 cod. proc. pen.; eccessività della pena irrogata, oltre a vizio di motivazione sul punto; erronea qualificazione giuridica del fatto.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato e della determinazione della pena applicatagli.
Il motivo dedotto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico e aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
IllPresidente