Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità nell’Appello
Nel processo penale, la redazione di un atto di impugnazione è un’attività che richiede precisione e rigore. Un errore formale o una mancanza di chiarezza possono compromettere irrimediabilmente l’esito del giudizio, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 47472/2023, offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi e l’introduzione di nuove doglianze possano precludere l’accesso al giudizio di legittimità, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria. La ricorrente contestava la decisione dei giudici di secondo grado lamentando un vizio di motivazione e la violazione di diverse norme del codice penale e di procedura penale. L’atto di ricorso, tuttavia, è stato sottoposto al vaglio della Suprema Corte, che ne ha analizzato la conformità ai requisiti di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una decisione netta, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La conseguenza diretta per la ricorrente non è stata solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia evidenzia come le regole processuali non siano mere formalità, ma presidi essenziali per il corretto funzionamento della giustizia.
Le Motivazioni: la genericità e i motivi non consentiti nel ricorso inammissibile
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, entrambi legati a vizi procedurali dell’atto di impugnazione.
La Genericità del Motivo di Ricorso
Il primo punto critico individuato dai giudici è stata la genericità del motivo di ricorso. Secondo la Corte, l’atto era formulato in maniera così vaga e indeterminata da non rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, la ricorrente si era limitata a enunciare le violazioni di legge senza articolarle in modo compiuto, impedendo di fatto alla Corte di Cassazione di comprendere quali fossero i punti della sentenza d’appello effettivamente contestati e di esercitare il proprio sindacato. La motivazione della sentenza impugnata, definita ‘logicamente corretta’, non era stata scalfita da critiche puntuali e pertinenti.
L’Inammissibilità della Doglianza sull’Art. 131-bis c.p.
Il secondo motivo di inammissibilità riguardava la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale. La Corte ha rilevato che questa specifica doglianza non era mai stata sollevata come motivo di appello nel precedente grado di giudizio. L’articolo 606, comma 3, del codice di procedura penale vieta espressamente di dedurre con il ricorso per cassazione motivi diversi da quelli enunciati nei motivi di appello. La Suprema Corte ha sottolineato che la ricorrente avrebbe dovuto, se del caso, contestare la completezza del riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza d’appello, cosa che non è avvenuta. Pertanto, l’introduzione di un ‘motivo nuovo’ in sede di legittimità è stata ritenuta inammissibile.
Le Conclusioni: l’importanza della specificità e del rispetto dei gradi di giudizio
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cardine del diritto processuale penale: il ‘diritto di impugnare’ deve essere esercitato nel rispetto delle forme e dei limiti previsti dalla legge. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa per l’imputato, ma comporta anche sanzioni economiche. La decisione insegna che ogni motivo di ricorso deve essere specifico, autosufficiente e pertinente, mettendo il giudice nelle condizioni di comprendere pienamente la critica mossa alla decisione impugnata. Inoltre, viene riaffermato il principio della devoluzione, secondo cui il perimetro del giudizio di impugnazione è definito dai motivi presentati: non è possibile ‘riservarsi’ argomenti per i gradi successivi. Per i professionisti legali, questa pronuncia è un monito a curare con la massima attenzione la redazione degli atti, dalla cui precisione dipende la tutela effettiva dei diritti dei loro assistiti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente perché è stato ritenuto ‘generico per indeterminatezza’. L’appellante non ha specificato in modo chiaro e dettagliato gli elementi a sostegno della sua critica, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale e impedendo così alla Corte di valutare nel merito le censure mosse.
È possibile chiedere per la prima volta in Cassazione l’applicazione di una causa di non punibilità?
No, sulla base di questa ordinanza non è possibile. La Corte ha stabilito che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) è inammissibile se non è stata precedentemente dedotta come specifico motivo di appello nel grado di giudizio precedente, come previsto dall’art. 606, comma 3, del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47472 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47472 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione della legge penale e delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza in relazione agli artt. 640, 62 bis, 131 bis e 133 cod. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata’, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
considerato peraltro che la richiesta che denuncia la mancata applicazione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod. pen., non è consentita perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come pure ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), che la ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell’odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore