Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’impugnazione
Quando un imputato decide di portare il proprio caso fino all’ultimo grado di giudizio, deve presentare motivi specifici e non limitarsi a ripetere argomentazioni già respinte. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha dichiarato un ricorso inammissibile proprio per questa ragione, offrendo spunti importanti sulla funzione del ricorso e sul principio della ‘doppia conforme’.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per rapina aggravata, confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, contestando la valutazione dei fatti e l’applicazione della legge penale. In particolare, la difesa sosteneva che mancassero gli elementi costitutivi del reato, specialmente l’elemento soggettivo, e criticava la motivazione della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi presentati dall’imputato non superavano la soglia di ammissibilità perché erano una semplice ‘reiterazione’ di quanto già discusso e rigettato dalla Corte d’Appello. Il ricorso, secondo la Corte, era solo apparentemente specifico, in quanto non conteneva una critica argomentata e puntuale della sentenza impugnata, ma si limitava a riproporre le stesse tesi difensive. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali della procedura penale.
1. Genericità dei Motivi e Funzione del Ricorso
Il primo punto riguarda la specificità dei motivi. Il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti. La sua funzione è quella di controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte in appello, senza individuare vizi specifici nella sentenza di secondo grado, rende il ricorso inammissibile perché non assolve alla sua funzione tipica di critica.
2. Il Principio della ‘Doppia Conforme’
Il secondo pilastro è il cosiddetto principio della ‘doppia conforme’. Quando i giudici di primo e secondo grado concordano sulla valutazione dei fatti, la possibilità di contestare tale valutazione in Cassazione è molto limitata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva già esaminato attentamente le modalità del reato e le tesi difensive, giungendo a una conclusione conforme a quella del primo giudice. Tentare di rimettere in discussione i fatti, in presenza di una ‘doppia conforme’, significa violare i limiti dell’effetto devolutivo dell’appello e ampliare impropriamente l’oggetto del giudizio di legittimità.
Un altro aspetto interessante dell’ordinanza riguarda la parte civile. Quest’ultima aveva presentato una nota spese, ma la Corte ha respinto la richiesta. La motivazione, basata sull’art. 541 del codice di procedura penale e su precedenti giurisprudenziali, è che il rimborso delle spese è legato all’attività processuale svolta. Se la parte civile non partecipa attivamente al giudizio di legittimità e non fornisce un contributo utile alla decisione, non ha diritto al rimborso delle spese legali.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma con chiarezza che il ricorso per Cassazione deve essere uno strumento di critica mirata e non un’occasione per ripetere argomenti già esaminati. La dichiarazione di ricorso inammissibile non è solo una sanzione processuale, ma una tutela dell’efficienza del sistema giudiziario, che evita di appesantire la Suprema Corte con impugnazioni prive di fondamento specifico. Per gli avvocati, ciò significa che la redazione del ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza d’appello per individuare vizi concreti di legittimità, piuttosto che riproporre le medesime linee difensive. Per le parti civili, insegna che la richiesta di rimborso spese è subordinata a una partecipazione attiva e costruttiva al processo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera reiterazione di quelli già dedotti e respinti in appello. Non contenevano una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata, risultando quindi generici e non conformi alla funzione del ricorso per Cassazione.
Cosa si intende per ‘doppia conforme’ nel contesto di questa ordinanza?
Per ‘doppia conforme’ si intende la situazione in cui la sentenza di primo grado e quella di appello giungono alla medesima conclusione sulla ricostruzione dei fatti. In presenza di una ‘doppia conforme’, la possibilità di contestare i fatti davanti alla Corte di Cassazione è preclusa, poiché il suo ruolo è di giudice di legittimità e non di merito.
Per quale motivo la parte civile non ha ottenuto il rimborso delle spese legali?
La parte civile non ha ottenuto il rimborso perché, pur avendo presentato una nota spese, non ha apportato alcun contributo effettivo alla decisione della Corte. La condanna alle spese processuali presuppone che la parte abbia svolto un’attività processuale per tutelare il proprio diritto, cosa che in questo caso non è avvenuta nel giudizio di Cassazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47450 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47450 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale l’erronea applicazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza elementi costitutivi del reato di rapina aggravata, non superano la sogli ammissibilità poiché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di qu già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza ogge di ricorso;
Invero le modalità di consumazione della rapina e le tesi difensive dire a escludere la sussistenza dell’elemento soggettivo sono state oggetto di accur vaglio da parte della Corte territoriale (si veda, in particolare, pag. sentenza impugnata);
che tali motivi non sono consentiti dalla legge in questa sede in presenza della cosiddetta “doppia conforme”, poiché in tal modo il vizio dedotto è sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del “devolutum” ed improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità;
la parte civile ha presentato nota spese unitamente a conclusioni che no risultano avere apportato alcun contributo alla decisione, sicché le spese richi non devono essere liquidate. Si ribadisce infatti che la condanna alle sp processuali, a norma dell’art. 541 cod. proc. pen., trova il suo fondame nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovu svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione suo diritto; ne consegue che essa non può essere pronunziata in favore della par civile vittoriosa che non abbia partecipato al giudizio d’appello, poiché essa, avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al c rimborso abbia diritto (Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, dep. 2019, Di Bartolo, R 275524 – 01).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. GLYPH
T
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore