Ricorso Inammissibile: La Cassazione Boccia Appelli Troppo Generici
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Un appello formulato in modo vago e generico rischia di essere dichiarato ricorso inammissibile prima ancora di essere esaminato nel merito. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione Penale, con l’ordinanza n. 46647/2023, che ha respinto il ricorso di due imputati condannati per falsa testimonianza, sottolineando l’importanza di motivazioni specifiche e dettagliate.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva condannato due persone per il reato di falsa testimonianza, previsto dall’art. 372 del codice penale. Ritenendo ingiusta la condanna, gli imputati decidevano di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi alla Suprema Corte per ottenere l’annullamento della decisione.
I Motivi del Ricorso e la Censura di Genericità
Nel loro atto, i ricorrenti lamentavano una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione da parte dei giudici di secondo grado in merito all’affermazione della loro responsabilità penale. Tuttavia, la loro impugnazione si è scontrata con un ostacolo puramente procedurale: la genericità. La Corte ha infatti rilevato come le censure fossero formulate limitandosi a mere enunciazioni, senza esplicitare in modo chiaro e puntuale né le ragioni di diritto né i dati di fatto che avrebbero dovuto sorreggere le loro tesi. Un ricorso così strutturato non consente alla Corte di Cassazione di svolgere il proprio ruolo di giudice di legittimità, che non può riesaminare i fatti del processo ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Proprio questa carenza ha reso il loro ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: un ricorso per cassazione non può essere una semplice lamentela generica contro una sentenza sfavorevole. Deve, al contrario, essere un atto tecnico che individua con precisione i vizi del provvedimento impugnato. Nell’ordinanza si legge chiaramente che la censura “non è consentita dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulata in modo del tutto generico”. Per la Corte, i ricorrenti non hanno fornito gli elementi necessari per un esame nel merito, rendendo di fatto impossibile per i giudici valutare la fondatezza delle loro doglianze. La conseguenza inevitabile di tale impostazione è stata la declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa decisione funge da importante monito per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non basta sentirsi vittime di un’ingiustizia; è indispensabile che le proprie ragioni siano tradotte in motivi di ricorso specifici, autosufficienti e tecnicamente ineccepibili. Un ricorso inammissibile non solo preclude ogni possibilità di successo, ma comporta anche conseguenze economiche negative. Come in questo caso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende. La pronuncia, quindi, sottolinea l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica competente, capace di strutturare un’impugnazione che rispetti i rigidi requisiti formali imposti dalla legge per l’accesso al giudizio di legittimità.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione è formulato in modo generico?
Secondo questa ordinanza, un ricorso formulato in modo generico, che non esplicita le ragioni di diritto o i dati di fatto a sostegno delle censure, viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione e non viene esaminato nel merito.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti in questo caso specifico?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del loro ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato erano stati condannati gli imputati nei gradi di merito?
Gli imputati erano stati condannati per il reato di falsa testimonianza, previsto e punito dall’articolo 372 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46647 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46647 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AVERSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 24884/23 Cerullo + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 372 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che la censura dedotta nel ricorso, relativa alla violazione di legge e al vizi motivazione in merito all’affermazione di responsabilità degli imputati, non è consentita d legge in sede di legittimità, in quanto formulata in modo del tutto generico, limitandosi a enunciazioni e non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono la cens
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023