Ricorso Inammissibile: La Specificità è la Chiave per la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È fondamentale che le critiche mosse alla decisione del giudice precedente siano precise, dettagliate e giuridicamente fondate. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un esempio lampante di questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio per la sua genericità. L’analisi di questo caso ci permette di comprendere l’importanza della specificità dei motivi di ricorso nel processo penale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di simulazione di reato, previsto dall’articolo 367 del codice penale. L’imputato, ritenendo la pena eccessiva, ha deciso di presentare ricorso per cassazione. L’oggetto della sua doglianza era molto specifico: il modo in cui i giudici di merito avevano operato il bilanciamento tra le attenuanti generiche, a lui riconosciute, e la recidiva contestata.
La Questione Giuridica: Quando un Ricorso è Generico?
L’unico motivo di ricorso si concentrava sulla presunta eccessività della sanzione, derivante da un errato giudizio di bilanciamento tra circostanze favorevoli (attenuanti) e sfavorevoli (recidiva). Tuttavia, per la Suprema Corte, il problema non risiedeva tanto nel merito della questione, quanto nel modo in cui essa era stata posta. Il ricorso, infatti, si limitava a criticare il risultato del bilanciamento senza confrontarsi analiticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. I giudici di secondo grado avevano esposto in modo puntuale i criteri che li avevano portati a quella determinazione, ma il ricorrente non ha contestato specificamente quei criteri.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso Inammissibile
La legge processuale richiede che chi impugna una sentenza non si limiti a una protesta generica, ma articoli una critica precisa e pertinente. Deve ‘dialogare’ con la motivazione della sentenza impugnata, smontandone punto per punto i passaggi logico-giuridici che si ritengono errati. Un ricorso che non soddisfa questo requisito viene definito ‘aspecifico’ o ‘generico’ e, come tale, non può essere esaminato nel merito. Di conseguenza, si configura un ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha pienamente abbracciato questo principio. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era ‘privo di specificità’. Il ricorrente non si era confrontato con la ‘puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito’. In altre parole, non aveva spiegato perché il ragionamento della Corte d’Appello fosse sbagliato, limitandosi a contestarne l’esito finale. Questa mancanza di confronto diretto con la motivazione della sentenza precedente rende il ricorso incapace di superare il vaglio di ammissibilità. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, senza nemmeno entrare nel vivo della questione relativa al bilanciamento delle circostanze.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La decisione sottolinea un principio fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: la precisione è tutto. Un ricorso non è un semplice sfogo, ma un atto tecnico che deve contenere critiche mirate e circostanziate alla sentenza impugnata. La conseguenza di un ricorso generico è drastica: l’inammissibilità, che comporta non solo l’impossibilità di vedere esaminata la propria doglianza, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro. Questo caso serve da monito: per avere una chance di successo in Cassazione, è indispensabile un’analisi critica, dettagliata e specifica della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché ritenuto privo di specificità. Il ricorrente non ha contestato in modo dettagliato e puntuale le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello, limitandosi a una critica generica del risultato sanzionatorio.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’oggetto del ricorso era il giudizio di bilanciamento effettuato dalla Corte d’Appello tra le attenuanti generiche e la recidiva, che secondo il ricorrente aveva portato a una pena eccessiva.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46627 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46627 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 367 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo al giudizio di bilanciamento fra le atten generiche e la ritenuta recidiva -e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionator è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizione dei criteri ad dai giudici del merito (v. in particolare pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/2023