Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46084 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46084 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE di APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n 137/20 e s.m.i.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 9/6/2022, in riforma della sentenza pronunciata dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 14/1/2021 nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, riconosciuta al primo la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva contestata, rideterminava la pena e confermava nel resto la sentenza impugnata, condannando altresì il COGNOME al pagamento delle spese processuali.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed
e), cod. proc. pen., con riferimento alla applicazione dell’art. 603 cod. pr Evidenzia che il rigetto della istanza finalizzata all’acquisizione delle i delle telecamere presenti all’interno dell’esercizio commerciale teatro dei sorretto da motivazione illogica e contradditoria, posto che la ricostr dell’occorso, come effettuata da NOME COGNOME, è difforme da quella descritta capo di imputazione. Visionare i filmati avrebbe consentito di fare chiarezza punto.
2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla applicazione dell’art. pen. Osserva la difesa che nel caso di specie mancherebbero gli eleme costitutivi del reato di estorsione, atteso che NOME COGNOME non aveva perce come minacciosa la richiesta di denaro avanzata dal ricorrente, sol c consideri che era il fratello NOME COGNOME ad elargire la somma di denaro s base di una mera percezione. Agli atti, dunque, non vi sono elementi che prov che sia stata portata una minaccia tale da limitare la persona offesa nel libertà. Rileva, altresì, la mancanza del dolo, in quanto il COGNOME COGNOME agito al fine di ottenere una sorta di ristoro a fronte della perdita di seic alle slot machine presenti all’interno dell’esercizio commerciale.
22 Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla mancata applicazione dell’ar cod. pen. ovvero dell’art. 610 cod. pen.: l’imputato riteneva di eserci diritto, una pretesa ritenuta giusta, tenuto conto della significativa p denaro subita; in ogni caso, il fatto appare sussumibile nella fattispeci violenza privata, in quanto nel caso di specie manca l’ingiusto profitto con danno, atteso che il profitto che il ricorrente intendeva perseguire n percepito come ingiusto, avendo perso la somma di ben seicento euro alle slot machine.
Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazi affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione dell’art. comma 1, lett. e) cod. proc. pen., lamentando la carenza di motivazione relazione alla mancata applicazione del minimo della pena. Evidenzia che poche righe la Corte territoriale ha dato atto della impossibilità d contenere la pena nel minimo edittale, senza che tale affermazione sia sorr da un adeguato percorso motivazionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
1. Il ricorso di NOME COGNOME.
1.1 Il primo motivo è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile Invero, quanto alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimenta osserva che la giurisprudenza di legittimità ha avuto più volte mod evidenziare che nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell’a della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano ince l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività, a dif dell’ipotesi disciplinata dal comma 2, in cui il giudice è tenuto a dis rinnovazione delle nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di pri grado, con il solo limite di richieste concernenti prove vietate dalla manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 1, n. 43380 del 13/9/2022, Ba Rv. 283742 – 01). Orbene, è di tutta evidenza che nel caso oggetto di scru si versi nell’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 603 cod. proc. pen. motivazione del rigetto dell’istanza difensiva è congrua ed esente da v illogicità, avendo la Corte territoriale ritenuto non necessaria l’acquisiz filmati delle telecamere presenti nell’esercizio commerciale in ragion cospicuo materiale probatorio già a disposizione, costituito dalle detta dichiarazioni della persona offesa (Sezione 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., 274230 – 01; Sezione 6, n. 8936 del 13/1/2015, COGNOME, Rv. 262620 – 01).
1.2 II secondo motivo è inammissibile per le seguenti ragioni: secondo consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche seguito della modifica apportata all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legitt travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazi sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella comp nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è pr percorso argomentativo seguito dal ricorrente, che si risolve in una mera e tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di u operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpre degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione.
In altri termini, eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazion potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accer rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controll motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, co lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell’esposizione dell giuridicamente apprezzabili che l’hanno determinata, dell’assenza di manife illogicità dell’esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni r al fine che ne ha giustificato l’utilizzo e della non emersione di alcuni dei
vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente in nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindac (Sezione 3, n. 17395 del 24/1/2023, COGNOME, Rv. 284556 – 01; Sezione 5, n. 26455 del 9/6/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sezione 5, n. 4805 del 2/7/2019, S., Rv. 277758 – 01; Sezione 3, n. 18521 del 11/1/2018, Fer Rv. 273217 – 01; Sezione 6, n. 5146 del 16/1/2014, COGNOME, Rv. 258774 01; Sezione 6, n. 25255 del 14/2/2012, COGNOME, Rv. 253099 – 01).
Dunque, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce un censura di fatto sul profilo specifico dell’affermazione di responsab dell’imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazio violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaus percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. particolare, entrambi i giudici di merito hanno ben evidenziato – con motivazi congrua e ineccepibile dal punto di vista logico – la sussistenza di tu elementi costitutivi della fattispecie contestata e, in particolare, la ill della pretesa della somma di denaro, per ottenere la quale il COGNOME COGNOME minacce ed ha evocato l’intimidazione di tipo mafioso (l’intervent suoi amici nel caso in cui la persona offesa non avesse esaudito la sua richie
1.3 Manifestamente infondato è anche il terzo motivo, che reitera questio in punto di qualificazione giuridica della condotta criminosa già poste alla territoriale e da questa risolte con motivazione congrua, completa ed immune d qualsivoglia vizio logico. In particolare, una volta esclusa l’astratta possi ricorrere al giudice civile, non è configurabile la fattispecie di cui all’art. pen., così come, ritenuta configurabile l’ingiustizia del profitto, n ipotizzarsi la ricorrenza della fattispecie di cui all’art. 610 cod. pen.
2. Il ricorso di NOME COGNOME.
2.1 L’unico motivo cui è affidato il ricorso è inammissibile perché generi non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispe ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. caso di specie, invero, la doglianza si limita ad una mera asserzione, s esplicitarne le ragioni sottese, atteso che il difensore non spiega perché l territoriale avrebbe dovuto applicare il minimo della pena e per quali rag avrebbe errato nella dosimetria della pena.
Orbene, la funzione tipica dell’impugnazione è quella della crit argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, tale revisione crit realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibi
debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatt sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con precisione l’oggett gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Sezione 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 – 0 Sezione 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale c argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sezioni Unite, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezz la genericità del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità.
All’inammissibilità dei ricorsi segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibil al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 4 ottobre 2023.