Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano solo apparenti e non si confrontavano con la decisione impugnata. Questo caso offre un’importante lezione sulla necessità di specificità negli atti di impugnazione.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da un individuo avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’imputato lamentava un unico vizio nella decisione dei giudici di secondo grado: il mancato riconoscimento di una specifica circostanza attenuante, prevista dall’articolo 62, n. 6, del codice penale. Questa norma riguarda, tipicamente, l’aver riparato interamente il danno prima del giudizio. L’intera difesa in sede di legittimità si concentrava su questo singolo punto, ritenuto cruciale per ottenere una riduzione della pena.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le aspettative del ricorrente. Senza entrare nel merito della questione, i giudici hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in un errore di diritto del ricorrente, ma in un vizio metodologico del suo atto di appello. La Corte ha stabilito che le censure sollevate erano “indeducibili”, ovvero non potevano essere prese in considerazione, perché non affrontavano in modo compiuto e diretto le argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, l’appello era stato scritto come se la Corte d’Appello non avesse già spiegato nel dettaglio perché quella specifica attenuante non poteva essere concessa.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel concetto di “specificità” dei motivi di ricorso. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva motivato la sua scelta di escludere l’attenuante con “plurimi corretti argomenti giuridici”. Il ricorso, invece di smontare punto per punto tali argomentazioni, si è limitato a riproporre la richiesta in modo generico, senza un reale confronto critico.
Questo approccio rende le censure meramente “apparenti” e non “specifiche”. Un motivo di ricorso è specifico solo quando assolve alla sua funzione tipica: criticare in modo argomentato la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Omettere questo confronto significa presentare un atto che, pur avendo l’apparenza di un ricorso, è in realtà vuoto di contenuto critico e, come tale, processualmente inaccettabile. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Per avere successo in Cassazione, non basta avere ragione nel merito; è indispensabile saper presentare le proprie ragioni nel modo corretto. Un ricorso efficace deve essere un dialogo critico con la sentenza precedente, non un monologo che ignora le argomentazioni del giudice.
La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata a tremila euro. La decisione sottolinea quindi che un appello superficiale o non adeguatamente argomentato non solo è inutile, ma comporta anche un costo economico significativo.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché fondato su censure generiche e solo apparenti, che non si confrontavano in modo specifico e critico con le argomentazioni giuridiche contenute nella motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale del ricorso?
L’unico motivo del ricorso riguardava la contestazione del mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’art. 62, n. 6, del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 46002 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46002 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Ceccano il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d’appello di Roma
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata – la quale ha argomentato l’esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) – dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023.