Ricorso inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede rigore e precisione. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: un ricorso inammissibile è la conseguenza inevitabile di motivi di appello generici e non specificamente correlati alla sentenza impugnata. Questo principio, noto come ‘vizio di aspecificità’, è cruciale per chiunque si approcci al sistema giudiziario, poiché determina il destino di un’impugnazione prima ancora che ne venga esaminato il merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per il reato di tentata rapina aggravata. La Corte di Appello di Palermo aveva confermato la sentenza del Tribunale, rigettando le argomentazioni della difesa. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando un ‘vizio di motivazione’ esclusivamente in relazione al trattamento sanzionatorio, ovvero alla pena inflittagli, ritenuta eccessiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati erano generici, manifestamente infondati e, soprattutto, ‘apodittici’, ovvero espressi come un’affermazione dogmatica senza un adeguato supporto argomentativo. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile
La motivazione della Suprema Corte si fonda sul principio di specificità dei motivi di ricorso, un cardine del nostro sistema processuale. Il giudice di legittimità ha osservato come l’appellante, già nel giudizio di secondo grado, non avesse fornito elementi decisivi o rilevanti per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole. Il ricorso in Cassazione si è risolto in una mera riproposizione di lamentele generiche, senza muovere alcuna critica puntuale e argomentata alla logica della sentenza della Corte d’Appello.
La Corte ha spiegato che il ‘vizio di aspecificità’, che conduce all’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, si configura in due scenari:
1. Indeterminatezza e genericità: quando i motivi sono vaghi e non identificano chiaramente il punto della decisione che si intende criticare.
2. Mancanza di correlazione: quando le argomentazioni del ricorso non si confrontano con le motivazioni della sentenza impugnata, ignorandole o travisandole.
In questo caso, il ricorso era del tutto privo di rilievi critici pertinenti, limitandosi a un’affermazione di ‘omessa motivazione’ senza spiegare perché il ragionamento del giudice d’appello fosse errato. Citando un consolidato orientamento giurisprudenziale, la Cassazione ha sottolineato che l’impugnazione deve essere un dialogo critico con la decisione precedente, non un monologo slegato da essa.
Le conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre una lezione importante per avvocati e assistiti. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia percepita. È indispensabile che ogni motivo di impugnazione sia specifico, dettagliato e che si confronti direttamente con le argomentazioni esposte dal giudice nella sentenza che si contesta. Un ricorso efficace deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del provvedimento precedente, evidenziandone le fallacie logiche, le omissioni o gli errori di diritto. In assenza di tale specificità, l’appello non supererà il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche, rappresentate dalla condanna alle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti previsti dalla legge. Secondo la decisione in esame, ciò accade in particolare quando i motivi sono generici, manifestamente infondati o non specificamente correlati alle argomentazioni della sentenza impugnata (vizio di aspecificità).
Cosa si intende per ‘aspecificità’ di un ricorso?
L’aspecificità si verifica non solo quando i motivi sono indeterminati e generici, ma anche quando manca una correlazione diretta tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione. In pratica, il ricorso non può ignorare le spiegazioni fornite dal giudice precedente, ma deve criticarle punto per punto.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso senza un esame del merito, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie con una sanzione di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45956 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45956 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME impugna la sentenza in data 10/10/2022 della Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza in data 18/11/2021 del Tribunale di Palermo, che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina aggravata.
Deduce:
Vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio.
Ciò premesso il ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato, atteso che il giudice ha assolto al proprio obbligo di motivazione osservando come l’appellan non avesse dedotto nulla di decisivo o rilevante ai fini di un miglior trattamento sanzionato
A fronte di ciò il ricorso si risolve in una eminentemente generica e apoditt asserzione di omessa motivazione, del tutto priva di rilievi critici alla sentenza impugnat cui argomentazioni -così come evidenziate- non vengono prese in alcuna considerazione.
Tale rilievo porta alla configurazione del vizio di aspecificità, che si configura non s caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra l ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, COGNOME; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, COGNOME, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, COGNOME, Rv. 237596).
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.