Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Nel sistema giudiziario, l’impugnazione di una sentenza è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato secondo regole precise. Un ricorso, per essere esaminato nel merito, non può limitarsi a una generica contestazione. Deve essere specifico, argomentato e indicare con chiarezza gli errori che si imputano alla decisione del giudice precedente. L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi porti a una declaratoria di ricorso inammissibile, chiudendo di fatto le porte a una revisione della condanna.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per i reati di estorsione e ricettazione. La Corte di Appello di Torino, pur riformando parzialmente la sentenza di primo grado emessa dal G.u.p. del Tribunale di Biella, aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. La riforma consisteva nel riconoscimento di una circostanza attenuante e nella conseguente rideterminazione della pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per Cassazione, affidandolo a due motivi principali: una presunta violazione di legge e un vizio di motivazione della sentenza d’appello.
Le Critiche Generiche e la Reazione della Corte
Il ricorrente si è limitato a sostenere, in modo del tutto generico, che avrebbe dovuto essere assolto o, in subordine, che il reato contestato doveva essere qualificato come un semplice tentativo. Tuttavia, queste affermazioni non erano supportate da alcuna argomentazione giuridica o fattuale che spiegasse perché la Corte d’Appello avesse sbagliato nel giungere alle sue conclusioni. Si trattava, come evidenziato dalla Cassazione, di “due mere asserzioni”.
La Decisione della Corte: La Regola del Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché indeterminato e privo dei requisiti essenziali previsti dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta dire che il giudice ha sbagliato; bisogna spiegare dove, come e perché.
Un ricorso generico non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere quali siano le critiche mosse alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio potere di controllo. L’appello deve instaurare un dialogo critico e argomentato con la decisione impugnata, non limitarsi a una sterile contrapposizione.
Le Motivazioni della Cassazione
Le motivazioni della Corte sono state nette e precise. I giudici hanno rilevato che, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello definita “ampia e giuridicamente corretta”, il ricorrente non aveva indicato alcun elemento specifico a sostegno delle sue censure. Il suo ricorso non ha permesso alla Corte di individuare i rilievi concreti e di esercitare il proprio sindacato di legittimità. La mancanza di specificità ha reso il ricorso un atto processuale inidoneo a raggiungere il suo scopo, determinandone l’inevitabile inammissibilità.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Chi intende contestare una sentenza deve farlo attraverso un’analisi critica e puntuale, evidenziando gli errori logici o giuridici commessi dal giudice precedente. Affermazioni generiche o apodittiche non hanno alcun valore e portano unicamente a una declaratoria di ricorso inammissibile, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di accollare al ricorrente ulteriori spese. Per gli operatori del diritto, è un monito a redigere atti di impugnazione con la massima cura e precisione, poiché la forma, in questo contesto, è sostanza.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è generico e privo dei requisiti specifici richiesti dall’art. 581 cod. proc. pen., ovvero se non indica in modo chiaro e argomentato i motivi di fatto e di diritto per cui si contesta la sentenza precedente.
Cosa significa che un motivo di ricorso è una ‘mera asserzione’?
Significa che la critica mossa alla sentenza è una semplice affermazione non supportata da alcuna argomentazione giuridica o analisi fattuale che spieghi perché la decisione del giudice sia errata. È una contestazione priva di fondamento argomentativo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45948 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45948 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a BIELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME impugna la sentenza in data 25/11/2022 della Corte di appello di Torino che ha riformato la sentenza in data 07/07/2021 del G.u.p. del tribunale di Biella, riconoscendo circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. e rideterminando la pe inflitta per i reati di estorsione e ricettazione.
Deduce:
Violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. pen..
Vizio di motivazione.
Ciò premessoli ricorso si sostanzia in due mere asserzioni secondo cui l’imputato doveva essere assolto e il fatto andava qualificato come tentativo, senza l’indicazione argomentazioni che avrebbe rod dovuto il giudice di appello a raggiungere tali conclusioni.
Il ricorso risulta così indeterminato e privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, c lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), non indica gli element sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023.