Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione, l’ordinanza n. 45785/2023, offre un’importante lezione sulla differenza tra un ricorso ben fondato e un ricorso inammissibile. Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentarsi genericamente della decisione; è necessario articolare critiche precise e pertinenti. La decisione in esame chiarisce che la mera riproposizione di argomenti già respinti nei gradi precedenti, senza una critica puntuale alla sentenza d’appello, porta inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di truffa emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Roma. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a tre distinti motivi per cercare di ottenere l’annullamento della condanna.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
La difesa dell’imputato ha articolato il ricorso su tre punti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: I primi due motivi contestavano la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato di truffa, sostenendo che la Corte d’Appello avesse errato nella sua valutazione.
2. Mancato riconoscimento di attenuanti: Il terzo motivo lamentava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha analizzato i motivi e li ha respinti tutti, dichiarando il ricorso inammissibile. Le motivazioni della Corte sono un vademecum su come NON si scrive un ricorso.
La Genericità dei Primi Motivi
La Corte ha osservato che i primi due motivi non erano altro che una sterile ripetizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Invece di criticare specificamente il ragionamento giuridico della sentenza impugnata, la difesa si era limitata a riproporre le proprie ‘doglianze in fatto’. La Cassazione ricorda che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti come un terzo giudice, ma di verificare la corretta applicazione della legge. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse tesi, senza attaccare le specifiche ragioni della decisione d’appello, è considerato ‘non specifico’ e, pertanto, inammissibile.
L’Infondatezza del Terzo Motivo sulle Attenuanti
Anche il terzo motivo è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: per negare le attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame e a confutare ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla generale assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta per il diniego, rendendo la lamentela dell’imputato del tutto infondata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di legittimità: la specificità è tutto. Un ricorso per Cassazione deve essere un’analisi critica e argomentata della sentenza di secondo grado, non una sua semplice riedizione. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile comporta conseguenze serie per il ricorrente: la sentenza di condanna diventa definitiva e irrevocabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro. La pronuncia, dunque, serve da monito: un’impugnazione superficiale o ripetitiva non solo è inutile, ma è anche costosa.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a reiterare le stesse argomentazioni già respinte in appello, risolvendosi in doglianze di fatto, e omette di formulare una critica argomentata e specifica contro la sentenza impugnata.
Per negare le attenuanti generiche, il giudice deve analizzare tutti gli elementi a favore dell’imputato?
No. La Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito consideri tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli; è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento a quelli ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere contestata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45785 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45785 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di le e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettiv delitto di truffa contestato, è fondato su doglianze in fatto che si risolvono nell reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito corretti argomenti giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), dovendo le s considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipi funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di riccrso;
considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale genericamente si lamenta il mancat riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatt mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione sul diniego di entrambe risulta essere priva di vizi logici e giuridici (si veda pag. 5) e conforme al consolidato della giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, n motivare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tut gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è suffi faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella speci rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente