Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico e Non Specifico
Nel complesso iter della giustizia penale, l’impugnazione delle sentenze rappresenta un diritto fondamentale dell’imputato. Tuttavia, l’esercizio di tale diritto è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali e sostanziali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la mancanza di specificità nei motivi di impugnazione conduca inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile. Analizziamo la decisione per comprendere i principi procedurali che ogni difensore deve padroneggiare.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per il reato di truffa, emessa dal Tribunale. In seguito, la Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, dichiarava l’estinzione di uno dei capi d’imputazione per intervenuta prescrizione, ma rideterminava la pena per i restanti reati contestati. Insoddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a diverse censure: contestava la correttezza della motivazione sulla sua responsabilità, deduceva la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131 bis c.p.) e lamentava un’omessa valutazione sull’attendibilità delle persone offese.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato completamente le doglianze del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Di conseguenza, ha condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione si basa su due pilastri argomentativi distinti, uno relativo alla genericità del motivo principale e l’altro alla tardività degli altri motivi.
Le Motivazioni dietro un Ricorso Inammissibile
La Corte ha innanzitutto qualificato come ‘generico’ il motivo con cui si contestava l’affermazione di responsabilità. I giudici di legittimità hanno osservato che il ricorrente non aveva mosso una critica puntuale e specifica alla motivazione della Corte d’Appello. Al contrario, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già ampiamente discusse e respinte nel precedente grado di giudizio. Secondo la Corte, un motivo di ricorso è specifico solo quando instaura una correlazione diretta con le ragioni esposte nella decisione impugnata, evidenziandone le presunte criticità. La mera riproposizione di difese già valutate rende il ricorso privo della specificità richiesta dall’art. 591, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale.
Per quanto riguarda le altre censure, relative all’art. 131 bis c.p. e all’attendibilità dei testimoni, la Corte le ha ritenute inammissibili per una ragione differente: non erano state dedotte come specifici motivi di gravame nel giudizio d’appello. La Cassazione ha chiarito che non è possibile introdurre per la prima volta in sede di legittimità questioni che non hanno costituito oggetto di uno specifico motivo d’appello. Anche una generica menzione nel precedente atto di impugnazione, illustrata in modo specifico solo con il ricorso per cassazione, non è sufficiente a superare questa barriera di ammissibilità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale della procedura penale: il diritto di impugnazione deve essere esercitato con rigore e specificità. Ogni motivo di ricorso deve ‘dialogare’ criticamente con la sentenza che si intende contestare, evitando formule generiche o la semplice ripetizione di argomenti già superati. Inoltre, viene confermato il principio della devoluzione, secondo cui il giudice superiore può esaminare solo le questioni specificamente sottoposte con i motivi di gravame. La mancata osservanza di queste regole procedurali non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Pertanto, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima attenzione e precisione tecnica per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato ‘generico’?
Un ricorso è considerato generico quando non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, mancando di una critica puntuale alle ragioni della decisione.
È possibile presentare per la prima volta in Cassazione motivi non discussi in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che non sono ammissibili motivi di ricorso basati su questioni che non sono state oggetto di specifici motivi nel precedente grado di appello. Tali questioni devono essere state sollevate e illustrate chiaramente nell’atto di appello.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45770 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45770 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME avverso al sentenza della Corte d’appello di pari in data 12/9/2022, con la quale in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani del 16/1/2020, dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa di cui al capo A), è stata rideterminata la pena per i residui reati di truffa lui ascritti;
ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, è generico poiché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che gli altri motivi di ricorso, con cui si deduce l’inosservanza dell’art. 131 bis cod. pen. e l’omessa motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle pp.00., non sono deducibili in sede di legittimità, fondandosi su questioni che non hanno costituito oggetto dei motivi di appello (come ben si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pag. 1 della sentenza impugnata), tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24/10/2023 Il Consigliere Estensore
Il Presidente