Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dei Motivi d’Appello
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione affronta un tema cruciale della procedura penale: i requisiti di specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello si limita a ripetere le stesse argomentazioni già presentate, senza un’analisi critica della sentenza impugnata, il rischio è quello di un ricorso inammissibile. Questa decisione chiarisce anche i limiti entro cui è possibile presentare nuove questioni legali dopo il deposito del ricorso principale, offrendo spunti fondamentali per la pratica legale.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Torino. L’imputato, nel suo ricorso per Cassazione, contestava il mancato riconoscimento di due circostanze attenuanti: quella della particolare tenuità del fatto nel reato di ricettazione e quella del danno patrimoniale di speciale tenuità. Successivamente, tramite una memoria difensiva, la difesa ha tentato di sollevare un’ulteriore questione, relativa alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, alla luce di una recente sentenza della Corte Costituzionale.
La specificità del ricorso inammissibile
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per due ragioni fondamentali. In primo luogo, i motivi originali del ricorso sono stati giudicati privi di specificità. Essi non costituivano una critica argomentata della decisione della Corte d’Appello, ma si limitavano a essere una ‘pedissequa reiterazione’ delle questioni già sollevate e puntualmente respinte nel grado precedente. Secondo i giudici, un motivo di ricorso è solo ‘apparente’ quando omette di assolvere alla sua funzione tipica, che è quella di contestare in modo mirato le argomentazioni della sentenza impugnata.
La questione delle nuove argomentazioni
In secondo luogo, la Corte ha ritenuto inesaminabile la questione sulla recidiva, introdotta tardivamente con la memoria difensiva. Il principio affermato è che non è possibile introdurre un motivo di doglianza completamente nuovo tramite una memoria successiva, se il ricorso principale si era ‘totalmente disinteressato’ di quella specifica questione. La memoria difensiva può sviluppare o chiarire i motivi già presenti, ma non può sanare le lacune o le omissioni dell’atto di impugnazione originale.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda su un principio cardine della procedura: la specificità dei motivi di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non può essere un generico lamento, ma deve contenere una critica precisa e puntuale dei vizi logico-giuridici della decisione che si contesta. Ripetere le stesse difese già vagliate e respinte, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sia errata, equivale a non presentare un vero motivo di ricorso.
In merito all’attenuante del danno di speciale tenuità, la Corte ha ribadito il suo orientamento consolidato: la valutazione deve considerare non solo il valore intrinseco del bene (in questo caso, un’autovettura), ma anche gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la parte offesa. Per un veicolo, anche se vecchio ma funzionante, difficilmente si può parlare di un danno ‘pressoché irrisorio’.
Sulla questione procedurale, la Corte ha sottolineato che ammettere motivi nuovi tramite memorie successive violerebbe i termini perentori stabiliti per l’impugnazione, creando un’incertezza giuridica inaccettabile. Il ricorso principale definisce l’ambito del giudizio di legittimità, e tale ambito non può essere ampliato a piacimento in un secondo momento.
Le Conclusioni
L’ordinanza ribadisce l’importanza di redigere ricorsi per Cassazione con estrema cura e precisione. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a carico del ricorrente. La decisione serve da monito: la funzione del ricorso di legittimità non è quella di tentare un terzo grado di giudizio sul fatto, ma di controllare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Qualsiasi approccio superficiale o ripetitivo è destinato all’insuccesso.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano privi di specificità, consistendo in una semplice ripetizione delle argomentazioni già dedotte e respinte in appello, senza muovere una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
È possibile introdurre nuovi motivi di ricorso dopo aver depositato l’atto principale?
No. La Corte ha stabilito che una questione giuridica non sollevata nel ricorso principale non può essere introdotta successivamente tramite una memoria difensiva, soprattutto se il ricorso originario si era completamente disinteressato di tale argomento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44987 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44987 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO EMILIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della ricettazione di particolare tenuità e del danno patrimoniale di speciale tenuità e il travisame della prova, sono privi di specificità poiché fondati su mere doglianze in punto di fatto ch risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito con argomentazioni puntuali in fatto e corrette in diritto (cfr., in parti pag. 5), dovendo le stesse considerarsi non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso che, in particolare, la Corte ha deciso in termini coerenti con il principio secondo cui la circosta attenuante della speciale tenuità del danno di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen., può ess riconosciuta nella sola ipotesi in cui l’attenuante di cui all’art. 648, comma secondo, cod. pen sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto (c Sez. 2 – , n. 2890 del 15/11/2019, Diop, Rv. 277963 – 01; Sez. 2, n. 50066 del 15/11/2013, COGNOME, Rv. 257647 – 01) e che la stessa presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulter effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (cfr., Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Ca Rv. 271695 – 01; Sez. 2, n. 30264 del 22/03/2017, Borriello, Rv. 270301 – 01, in cui la Cor ha ribadito che, in tema di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen valutazione del danno patrimoniale va fatta con riferimento al valore intrinseco della cosa oggetto del reato e, nel caso di autovettura, qualunque ne sia lo stato di vetustà, ma pur sempre funzionante, non può ravvisarsi quella speciale tenuità del danno alla quale la legge ricolleg l’attenuazione della pena);
letta la memoria trasmessa dalla difesa con cui viene richiamata la sentenza della Corte Costituzionale n. 94 del 18.4.2023 che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza de attenuanti generiche sulla recidiva di cui al comma 4 dell’art. 99 cod. pen. nei delitti puniti l’ergastolo sollecitando, alla luce di tale decisione, l’annullamento della sentenza impugnata che sullo specifico motivo di gravame, ha evocato il divieto di prevalenza delle generiche sull recidiva qualificata contemplata nella norma predetta;
considerato, tuttavia, che la questione introdotta con la memoria difensiva non è esaminabile in mancanza di un correlativo motivo di doglianza nel ricorso principale che si era totalmente disinteressato della recidiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 10 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr •dente