Ricorso Inammissibile: Analisi di un Caso di Reati Ambientali
L’ordinanza in esame della Corte di Cassazione offre un’importante lezione sulla necessità di formulare impugnazioni specifiche e dettagliate. Il caso riguarda un ricorso inammissibile presentato contro una condanna per reati ambientali, respinto proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Analizziamo insieme la vicenda processuale e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un imprenditore individuale veniva condannato dalla Corte d’Appello per lo smaltimento illecito di rifiuti, un reato previsto dal Testo Unico Ambientale (d.lgs. 152/2006). Le attività illecite, consistenti in ripetuti scarichi di rifiuti effettuati con il furgone della ditta, erano state documentate in modo inequivocabile grazie a una fototrappola.
Contro la sentenza di condanna, l’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, articolando tre distinti motivi di doglianza.
I Motivi del Ricorso e la Decisione della Cassazione
L’imputato basava il suo ricorso su tre principali argomenti:
1. Primo motivo: Un vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
2. Secondo motivo: Una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo alla commisurazione della pena.
3. Terzo motivo: Un vizio di motivazione circa la quantificazione del risarcimento dei danni liquidato in favore della parte civile.
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascun motivo, giungendo a una conclusione netta: il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile.
Analisi del ricorso inammissibile
Per quanto riguarda il primo motivo, i giudici hanno ritenuto la censura manifestamente infondata. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. proprio in considerazione della ripetitività delle condotte illecite, un elemento incompatibile con la nozione di “tenuità” del fatto.
Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, in quanto non conteneva una reale e adeguata confutazione del ragionamento della corte territoriale. Quest’ultima aveva motivato in modo congruo la determinazione della pena, basandosi sul minimo edittale, sulla massima diminuzione per le attenuanti generiche e su un aumento contenuto per la continuazione del reato.
Infine, anche il terzo motivo relativo al risarcimento del danno è stato considerato generico. La Corte ha osservato che già in appello le censure su tale punto erano state formulate in modo vago, impedendo un esame nel merito anche in sede di legittimità.
Le Motivazioni: la Genericità come Causa di Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nel principio secondo cui l’atto di impugnazione deve contenere censure specifiche e pertinenti. Un ricorso che si limita a lamentele generiche, senza confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile.
La Corte richiama un proprio precedente (Cass. Pen., n. 20356/2021), sottolineando un principio fondamentale del diritto processuale: le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. Ciò significa che, anche se il giudice d’appello non avesse rilevato la genericità dei motivi, la Cassazione avrebbe avuto il dovere di farlo.
La decisione, pertanto, non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un vaglio preliminare, constatando la mancanza dei requisiti essenziali dell’impugnazione.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce l’importanza di una redazione accurata e tecnicamente precisa degli atti di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che il difensore articoli motivi che critichino in modo specifico e argomentato la decisione del giudice precedente, evidenziando le presunte violazioni di legge o i vizi logici della motivazione. In caso contrario, il ricorso non supererà il vaglio di ammissibilità, con la conseguenza di rendere definitiva la condanna e di esporre il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo quanto emerge dalla decisione, un ricorso è dichiarato inammissibile quando i motivi sono generici, aspecifici e non contengono un’adeguata e effettiva confutazione del percorso argomentativo della sentenza impugnata.
È possibile invocare la particolare tenuità del fatto in caso di condotte illecite ripetute?
No, la sentenza conferma che la ripetitività delle attività illecite (in questo caso, lo scarico di rifiuti) è un elemento che osta al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p.
Cosa accade se il giudice d’appello non rileva l’inammissibilità di un motivo di impugnazione?
La Corte di Cassazione è comunque tenuta a dichiararla. Le cause di inammissibilità non sono sanabili e devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44751 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SHKODER( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha confermato la penale responsabilità per i reati a lui ascritti di cui agli artt. 256, comma 1, lett. a) e 256 bis del d.lgs. n. 152 del 2006, lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione di punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; con il secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena; mentre, con il terzo motivo, vizio di motivazione circa la quantificazione del risarcimento dei danni nei confronti della parte civile.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato ed in parte aspecifico, dal momento che la Corte territoriale ha motivatamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen. avuto riguardo alle ripetute attività scarico dei rifiuti effettuato con il furgone della ditta individuale intestat ricorrente (attività documentata con la cd. fototrappola);
ritenuto che il secondo motivo sia privo delle necessarie connotazioni di specificità, difettando una adeguata ed effettiva confutazione del percorso argomentativo della Corte territoriale, imperniato sull’applicazione del minimo edittale, sulla diminuzione massima per le attenuanti generiche e sul carattere contenuto, e comunque ritenuto congruo, dell’aumento per la continuazione;
rilevato, quanto alla residua censura, che il primo giudice aveva adeguatamente motivato la propria decisione, sottolineando il carattere parziale dello smaltimento degli imputati distinguendo tra il danno patrimoniale direttamente desunto dalle fatture prodotte (emesse dalla società incaricata dopo l’ordinanza sindacale), e il danno morale liquidato in misura del tutto contenuta (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado);
ritenuto che, avverso tale capo di sentenza, il ricorrente aveva sollevato censure totalmente generiche (cfr. pag. 8 dell’atto di appello), che preclude l’esame dei rilievi formulati nella sede odierna (cfr. sul punto Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv. 281630 – 01, secondo cui «la inammissibilità dell’impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla RAGIONE_SOCIALEzione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento»;
ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle · ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023
Il Consige estensore
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Il Presidente