Ricorso inammissibile: la Cassazione ribadisce i limiti dell’appello
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e una critica puntuale alla sentenza che si intende impugnare. Non basta, infatti, essere in disaccordo con la decisione dei giudici di merito; è necessario evidenziare specifici vizi di legge o di motivazione. Un recente provvedimento della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché generico e privo di un reale confronto con le argomentazioni della corte d’appello. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del Tribunale di primo grado per il reato di detenzione di sostanza stupefacente (hashish) con finalità di spaccio. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che aveva ritenuto provata la responsabilità dell’imputato.
Secondo la ricostruzione accolta nei primi due gradi di giudizio, l’imputato avrebbe offerto in vendita la sostanza a due agenti di polizia che si erano presentati in borghese presso la sua abitazione. Insoddisfatto della conferma della sua condanna, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
Il ricorrente basava la sua difesa su due argomenti principali:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Contestava la ricostruzione dei fatti, sostenendo che non fosse stato lui a offrire la droga agli agenti, mettendo così in discussione l’affermazione di responsabilità.
2. Carenza motivazionale: Lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’Analisi della Corte sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi presentati e li ha giudicati manifestamente infondati, portando a una declaratoria di ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le doglianze del ricorrente fossero generiche e, soprattutto, non si confrontassero criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata. In pratica, l’appello si limitava a proporre una diversa narrazione dei fatti, senza però evidenziare dove e perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse stato illogico, contraddittorio o giuridicamente errato.
Le motivazioni
Nelle motivazioni dell’ordinanza, la Corte ha chiarito che il suo ruolo non è quello di riesaminare i fatti del processo, compito che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado. Il giudizio di legittimità si concentra sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza logica della motivazione.
Il ricorrente, secondo la Corte, mirava semplicemente a ottenere una nuova valutazione delle prove, sperando in una ricostruzione a lui più favorevole. Questo approccio è inammissibile in sede di Cassazione. Il ricorso deve invece attaccare la struttura logico-giuridica della decisione precedente, dimostrandone le falle. Poiché la motivazione della Corte d’Appello era stata ritenuta coerente e priva di palesi illogicità, sia riguardo alla responsabilità sia riguardo al diniego delle attenuanti generiche, il ricorso non poteva che essere respinto.
Le conclusioni
Essendo il ricorso inammissibile, e non ravvisando l’assenza di colpa da parte del ricorrente nel determinarne la causa, la Corte lo ha condannato, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: un ricorso per Cassazione deve essere un atto tecnico e specifico, fondato su critiche precise alla sentenza impugnata, e non un semplice tentativo di ottenere una terza valutazione del merito della vicenda.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza impugnata e si limitavano a proporre una diversa ricostruzione dei fatti, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
È sufficiente non essere d’accordo con la ricostruzione dei fatti per fare ricorso in Cassazione?
No, non è sufficiente. Il ricorso in Cassazione non può limitarsi a contestare la ricostruzione dei fatti decisa dai giudici di merito, ma deve individuare specifici vizi di legge o difetti manifesti di logica e coerenza nella motivazione della sentenza che si impugna.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44527 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44527 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Agrigento che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di detenzione con finalità di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti contestando la ricostruzione della vicenda secondo la quale sarebbe stato l’imputato a offrire in vendita la sostanza stupefacente ai due agenti in borghese che si erano presentati presso la sua abitazione; si duole altresì di carenza motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, mentre le prospettazioni del ricorrente mirano ad avvalorare una diversa ricostruzione fattuale della vicenda che risulta essere stata disattesa con motivazione non manifestamente illogica nei precedenti gradi di giudizio.
Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche risulta poi motivato in termini coerenti e privi di contraddittorietà ovvero di illogicità evidenti.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il P esidente
COGNOME