Ricorso inammissibile: la Cassazione conferma la condanna
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha messo in luce un principio fondamentale della procedura penale: la specificità dei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato un ricorso inammissibile presentato da un imputato contro una condanna per un reato di lieve entità in materia di stupefacenti, confermando la decisione della Corte d’Appello. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quando un’impugnazione rischia di essere respinta prima ancora di entrare nel merito delle questioni sollevate.
I fatti del processo
Il procedimento ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di primo grado per la violazione dell’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti, una fattispecie che punisce i fatti di lieve entità. La sentenza era stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Napoli. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’analisi della Cassazione e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha interrotto il percorso dell’impugnazione dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione risiede nella modalità con cui l’atto di ricorso è stato redatto. Secondo i giudici, i motivi presentati non erano supportati da una ‘necessaria analisi critica’ delle argomentazioni della sentenza impugnata. In altre parole, il ricorso si limitava a una contestazione generica, senza confrontarsi punto per punto con la motivazione dei giudici d’appello.
Questo approccio, come sottolineato dalla Corte, rende l’impugnazione priva della specificità richiesta dalla legge. La giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, è consolidata nel richiedere che l’atto di impugnazione, sia esso un appello o un ricorso per cassazione, debba contenere una critica argomentata e puntuale della decisione che si intende contestare. In assenza di ciò, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Il diniego della sospensione condizionale della pena
Un altro punto cruciale della decisione riguarda il diniego della sospensione condizionale della pena. I giudici di merito avevano negato questo beneficio sulla base di una prognosi negativa circa il futuro comportamento dell’imputato, desunta dalle circostanze del reato stesso. Anche su questo aspetto, la Cassazione ha rilevato una grave lacuna nel ricorso: l’imputato non aveva mosso alcuna critica specifica contro questa parte della motivazione, omettendo di confrontarsi con le ragioni che avevano portato i giudici a tale conclusione.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte Suprema sono state chiare e perentorie. Il ricorso è stato giudicato inammissibile principalmente per due ragioni. Primo, la totale assenza di una critica specifica e argomentata avverso la sentenza della Corte d’Appello, il che lo rendeva un atto generico e non conforme ai requisiti di legge. Secondo, la mancata contestazione delle ragioni che hanno portato al diniego della sospensione condizionale della pena. La Suprema Corte ha ribadito che i principi sulla specificità dei motivi di appello, stabiliti dalle Sezioni Unite, sono applicabili anche al ricorso per cassazione. La decisione di condanna era, secondo la Corte, ‘congruamente motivata nel suo complesso’, e il ricorrente non è riuscito a scalfirne la logicità e coerenza.
Le Conclusioni
In conclusione, la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Come conseguenza diretta, la condanna è diventata definitiva. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione, per avere speranza di successo, deve essere un atto tecnico preciso, che dialoga criticamente con la decisione impugnata, evidenziandone errori e vizi logico-giuridici, e non una mera riproposizione di lamentele generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
È stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati non contenevano una necessaria analisi critica della decisione impugnata, risultando generici e non specifici come richiesto dalla legge.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna precedente diventa definitiva.
Per quale motivo non è stata concessa la sospensione condizionale della pena?
Non è stata concessa a causa di una prognosi negativa sul futuro comportamento dell’imputato, basata sulle circostanze del reato. Il ricorrente, nel suo atto di impugnazione, ha omesso di confrontarsi con questa specifica motivazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44487 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44487 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a YVERDON( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Rilevato che l’imputato COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa il 19 febbraio 2020 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 commesso in Teano il 17 dicembre 2019;
considerato che i motivi non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essendo congruamente motivata nel suo complesso la decisione di conferma del trattamento sanzionatorio;
rilevato che, in ogni caso, rappresenta evidente lapsus calami il richiamo al giudizio di prevalenza già operato dal giudice di primo grado, agevolmente desumibile dall’intero contesto motivazionale;
considerato che il diniego della sospensione condizionale della pena risulta fondato sulla prognosi negativa desumibile dal reato oggetto di giudizio e che con tale motivazione il ricorso omette di confrontarsi;
considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 5 ottobre 2023
Il GLYPH s ensore GLYPH
Il Presidente