Ricorso in Cassazione Inammissibile: La Necessità di Critiche Specifiche
Presentare un ricorso in Cassazione richiede un’attenzione meticolosa ai dettagli e alla sostanza delle argomentazioni. Non è sufficiente un generico dissenso con la decisione impugnata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso in Cassazione inammissibile proprio a causa della genericità dei motivi addotti. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere quali sono i requisiti di ammissibilità e le conseguenze di un’impugnazione non adeguatamente formulata.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la condanna di un imputato per i reati di evasione (art. 385 c.p.) e violenza o minaccia a un pubblico ufficiale (art. 336 c.p.). La Corte territoriale aveva ricostruito in modo puntuale le condotte delittuose e aveva accertato la piena capacità di intendere e di volere dell’imputato al momento dei fatti. Avverso tale decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, contestando la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un unico, ma dirimente, punto: la genericità delle censure mosse alla sentenza d’appello. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso si limitava a una critica generica senza entrare nel merito delle specifiche ragioni che avrebbero dovuto inficiare il ragionamento del giudice d’appello. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni del ricorso in Cassazione inammissibile
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni che hanno portato a dichiarare il ricorso in Cassazione inammissibile. La Corte ha osservato che il ricorso non specificava in concreto quali profili della decisione impugnata fossero affetti da “manifesta illogicità o contraddittorietà”.
In pratica, l’atto di impugnazione non è andato oltre una sterile affermazione di disaccordo con la valutazione compiuta dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, al contrario, aveva adempiuto al proprio dovere motivazionale, ricostruendo dettagliatamente i fatti e valutando la colpevolezza dell’imputato, inclusa la sua capacità psichica. Un ricorso per Cassazione, per essere ammissibile, deve invece individuare con precisione il punto del ragionamento del giudice che si ritiene viziato, spiegando perché tale vizio (ad esempio, una contraddizione tra le premesse e le conclusioni) sarebbe così grave da invalidare la decisione. La mancanza di questa specificità trasforma l’impugnazione in una critica astratta e, come tale, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza per ottenere un suo riesame. È indispensabile articolare censure specifiche, tecniche e puntuali, che colpiscano i vizi tassativamente previsti dalla legge, come la manifesta illogicità della motivazione. Un ricorso generico non solo è destinato al fallimento, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria. La lezione è chiara: la precisione e la specificità sono requisiti non negoziabili per un’efficace difesa dinanzi alla Suprema Corte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché presentava una critica generica alla motivazione della sentenza d’appello, senza specificare in concreto i profili che l’avrebbero resa manifestamente illogica o contraddittoria.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Per quali reati era stato condannato l’imputato nei gradi di merito?
L’imputato era stato condannato per i reati previsti dagli articoli 385 (evasione) e 336 (violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44309 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44309 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
letto il ricorso proposto nell’interesse di 4222=1,Maggiore avverso la sentenza in epigrafe indicata;
ritenuto che il ricorso introduce una generica critica alla motivazione adottata dal giudice d’appello, senza specificare in concreto i profili c renderebbero la decisione affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà;
rilevato che la sentenza ha ricostruito in maniera puntuale le condotte che hanno dato luogo alla condanna per i reati di cui agli artt. 385 e 336 cod.pen. ritenendo anche sussistente la capacità di intendere e volere;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente