Ricorso Inammissibile: La Lezione della Cassazione sulla Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. La legge richiede requisiti di forma e sostanza molto precisi, la cui violazione può portare a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze significative per il ricorrente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi di appello conduca inevitabilmente a questa conclusione, chiudendo le porte a un esame di merito.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’art. 337 del codice penale. La sentenza era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna, che aveva ritenuto provata la colpevolezza dell’imputato. Non rassegnato, l’imputato decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a una serie di argomentazioni volte a smontare il verdetto di colpevolezza.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Generica
L’imputato ha basato il suo ricorso su tre principali argomenti:
1. Violazioni di legge e vizi di motivazione: Una critica generale all’affermazione di colpevolezza.
2. Mancato riconoscimento dell’esimente putativa: Sosteneva di aver agito nella convinzione errata di reagire a un atto arbitrario, invocando l’applicazione dell’art. 393-bis del codice penale.
3. Errata applicazione di un’aggravante: Contestava l’applicazione dell’art. 61 n. 2 del codice penale.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, questi motivi erano stati formulati in modo del tutto privo del requisito della specificità. Invece di contestare punto per punto le argomentazioni logico-giuridiche della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a esprimere doglianze generiche, senza un reale contenuto di critica effettiva e precisa.
Le Motivazioni della Cassazione: il Principio di Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando un principio fondamentale del processo penale: l’atto di impugnazione deve contenere una critica puntuale e argomentata della decisione che si contesta. Non è sufficiente, come ha fatto il ricorrente, limitarsi a una ‘mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto’.
La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse ‘analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte’. Il ricorso, al contrario, non si è confrontato con questa motivazione, ma ha tentato di rimettere in discussione l’intera ricostruzione fattuale, un’operazione che non è consentita in sede di legittimità. In sostanza, il ricorso deve spiegare perché la sentenza precedente è sbagliata in diritto o nella sua logica, non semplicemente affermare che lo è e chiedere ai giudici di rivedere le prove.
Le Conclusioni: Le Conseguenze di un Ricorso Inammissibile
La declaratoria di inammissibilità ha avuto due conseguenze dirette e onerose per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva, senza che la Cassazione entrasse nel merito della sua colpevolezza. In secondo luogo, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza ribadisce un’importante lezione: la redazione di un ricorso per Cassazione richiede un’analisi tecnica e mirata. La genericità e la superficialità non solo sono inutili, ma possono anche costare caro, trasformando un tentativo di difesa in un’ulteriore sanzione economica.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono privi del requisito della specificità, ovvero se non contengono una critica puntuale e argomentata della decisione impugnata ma si limitano a doglianze generiche o a una richiesta di rivalutazione dei fatti.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le argomentazioni non si confrontano direttamente con la motivazione della sentenza precedente per evidenziarne errori di diritto o vizi logici, ma si limitano a esprimere un dissenso generale o a riproporre una diversa interpretazione delle prove, senza una critica effettiva e precisa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La declaratoria di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è fissato dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44233 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44233 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e.vizi di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, al mancato riconoscimento della esimente putativa dell’art. :393-bis cod. pen. e all’applicazione dell’art. 61 n. 2 cod. pen.;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato motivi del tutto privi del requisito della specificità, concretizzandoli nella generica formulazione di doglianze, senza alcun contenuto di effettiva e precisa critica al tenore motivazionale della decisione impugnata: sentenza con la quale la Corte distrettuale aveva analiticamente illustrato le ragioni delle proprie scelte (v. pagg. 1-3 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/09/2023