Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità nell’Appello
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: la specificità dei motivi di appello. Quando un atto di impugnazione è redatto in modo generico, il rischio concreto è quello di veder dichiarato il proprio ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le implicazioni pratiche.
Il Contesto: La Condanna e l’Appello
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Palermo per un reato previsto dal cosiddetto Codice Antimafia (d.lgs. 159/2011). L’imputata, ritenendo la sentenza ingiusta, ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due vizi: la violazione di legge e un difetto di motivazione. In particolare, sosteneva che la Corte d’Appello non avesse esposto adeguatamente le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della condanna e non avesse tenuto conto delle censure specifiche mosse con l’atto di appello.
I Motivi del Ricorso e la decisione sul ricorso inammissibile
Il ricorso si fondava sull’idea che i giudici di secondo grado avessero omesso di valutare alcuni punti cruciali sollevati nell’impugnazione, soprattutto riguardo alla prova dell’elemento psicologico del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto completamente queste argomentazioni, giudicando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza sotto un duplice profilo.
La Genericità dei Motivi d’Appello
Il primo e più importante motivo di inammissibilità è stata l'”a-specificità” del ricorso. I giudici hanno sottolineato che chi impugna una sentenza ha l’onere di specificare chiaramente il contenuto delle censure mosse in appello e di dimostrare la loro “decisività”. Non è sufficiente lamentare un’omessa valutazione in termini generici. È necessario, invece, che l’atto di ricorso consenta alla Corte di Cassazione di individuare autonomamente le questioni non risolte, senza dover compiere un’attività di ricerca tra gli atti del processo. In altre parole, il ricorso deve essere “autosufficiente”, contenendo una precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica.
La Questione dell’Elemento Psicologico
Anche sul secondo punto, relativo al difetto di prova dell’elemento psicologico, la Corte ha ritenuto il ricorso infondato. I giudici hanno osservato che la Corte d’Appello aveva, in realtà, motivato in modo congruo la sua decisione. Aveva infatti spiegato perché la presunta “buona fede” dell’imputata fosse irrilevante, dato che la stessa non aveva fornito alcun elemento a sostegno di tale tesi. La motivazione della Corte territoriale, seppur sintetica, è stata quindi giudicata sufficiente e logicamente coerente.
Le Motivazioni Giuridiche
La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. L’obbligo di specificità dei motivi di ricorso non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e correttezza del processo. Esso serve a delimitare il campo del giudizio di Cassazione, che non è un terzo grado di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Consentire ricorsi generici significherebbe trasformare la Suprema Corte in un giudice di merito, snaturando la sua funzione. Per questo, la legge e la giurisprudenza impongono al ricorrente un onere di chiarezza e precisione, pena la dichiarazione di ricorso inammissibile.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche
Le implicazioni di questa ordinanza sono chiare. La sentenza di condanna è diventata definitiva. Oltre a ciò, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i casi di colpa nell’aver proposto un’impugnazione irrituale. Questa decisione serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima cura e precisione. È indispensabile non solo individuare i vizi della sentenza, ma anche articolarli in modo specifico e autosufficiente, dimostrando perché siano rilevanti ai fini di una decisione diversa. In assenza di tali requisiti, l’esito più probabile è una declaratoria di inammissibilità, che preclude ogni ulteriore esame del merito della vicenda.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando è manifestamente infondato o ‘a-specifico’, ovvero non indica in modo chiaro e preciso le censure mosse alla sentenza impugnata e la loro decisività per un esito diverso del giudizio.
Cosa si intende per ‘onere di specificità’ del ricorrente?
Significa che chi presenta ricorso deve fornire nell’atto stesso tutti gli elementi necessari alla Corte per valutare la fondatezza delle censure, senza che i giudici debbano ricercare autonomamente gli atti nei fascicoli precedenti. Il ricorso deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto sottoposti a verifica.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Oltre a rendere definitiva la sentenza impugnata, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43586 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43586 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza in preambol quale la Corte di appello di Palermo ha confermato la sua condanna per il r all’art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 e deduce, con un unico e articolato motiv dell’art. 546 let. e) cod. proc. pen e vizio di motivazione, lamentando indicazione dell’esposizione dei motivi di fatto e di diritto sulla base d fondata l’affermazione di responsabilità, nonché il mancato confronto con s censure contenute nell’appello;
ritenuto il motivo manifestamente infondato sotto più profili, in primo l sua a-specificità, poiché la censura di omessa valutazione da parte dell’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame onera il ricorrente di specificare il contenuto dell’impugnazione e la decisivítà del motivo negle consentire l’autonoma individuazione delle questioni che si assumono non risol quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l’atto di ricorso cont prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottop (Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018, dep. 2019, C. Rv. 275853);
considerato, sotto altro profilo, che le doglianze dedotte in appello rig difetto di prova dell’elemento psicologico, laddove la Corte territoriale congruamente gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto l’irrìlevanza dell del ricorrente che nulla in contrario ha allegato al riguardo;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determin rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 luglio 2023
Il Consigliere estensore COGNOME Il Preside’ te