Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43234 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43234 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Monzambano il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 29/09/2022 della corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell’imputato, la che ha , insistito per ‘accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 29 settembre 2022, la corte di appello di Venezia riformando parzialmente la sentenza del tribunale di Verona del 17 luglio 2019, con cui COGNOME NOME era stato condannato in ordine ai reati di cui agli artt. 260 comma 1 Dlgs. 152/2006, (attualmente 452 quaterdecies cod. pen.) nonché in ordine alle contravvenzioni di cui agli artt. 256 comma 1 lett. b) del Dlgs. 152/06 e 13 comma 1 del DPR 209/2003, assolveva l’imputato suindicato dai reato ex art. 110 cod. pen. 13 comma 1 del DPR 2009/2003, di cui al capo
c), dichiarava assorbito il reato ex art. 256 del Dlgs 152/06 nel delitto di cui al capo a) inerente il reato ex art. 260 del Dlgs. 152/06. Riduceva la pena finale, revocava la disposta confiSca per equivalente e confermava nel resto la sentenza.
Avverso la predetta ordinanza COGNOME NOME ha proposto, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo di impugnazione.
Deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. c) ed e) cod. proc. pen. Rappresenta che la corte di appello non si sarebbe confrontata con una serie di motivi nuovi di appello, debitamente illustrati in ricorso, valutando i quali avrebbe dovuto considerare, in sintesi, come l’imputato si era trovato in condizioni di dover ritenere di essere al cospetto – con riguardo alla ditta RAGIONE_SOCIALE – di un rivenditore di autobus dotato di una autofficina, il quale come un normale meccanico o carrozziere gli conferiva parti di veicolo. Anche ove la corte avesse voluto ritenere le circostanze valorizzate con i citati motivi nuovi non condivisibili ai fini assolutori, avrebbe dovuto esplicitare le ragioni del proprio dissenso. Per cui la completa mancanza di motivazione in ordine alle argomentazioni di cui ai predetti motivi implicherebbe la sussistenza dei vizi dedotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile. I giudici del merito hanno osservato, in sintesi, che presso la ditta RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME si svolgeva una abusiva attività di autodemolizione, che come tale non poteva neppure essere prodromica al corretto utilizzo di alcuni codici Cer invece usati per la complessiva attività illecita in contestazione, con particolare riferimento al codice 160106, posto che presso l’RAGIONE_SOCIALE avveniva una impropria quanto non autorizzata demolizione di automezzi, non essendo lo stesso COGNOME autorizzato a svolgere attività di autodemolizione e quindi una adeguata e professionale opera di separazione RAGIONE_SOCIALE varie componenti, rispetto alle quali, del resto, alla luce degli accertamenti investigativi svolti, era emersa l’assenza di qualsivoglia attività di separazione dei rifiuti e distinzione tra parti contaminate o meno. Cosicchè, corretta appare l’ulteriore considerazione per cui la COLFER del COGNOME, provvedendo poi al successivo trasporto e smaltimento RAGIONE_SOCIALE carcasse dei mezzi così “demoliti” concorreva nella complessiva attività illecita e, stante la titolarità in capo all’imputato di una RAGIONE_SOCIALE più importanti aziende del settore, è altresì corretto il rilievo per cui in tale contesto il ricorrente doveva essere certamente
consapevole, alla luce anche del carattere sistematico dei trasporti, della natura illecita dei rifiuti trasportati. In tale quadro, appare significativo e pertinent anche il dato per cui l’ulteriore codice Cer utilizzato, 170405, non poteva essere ritenuto correttamente utilizzato, riferendosi esso a metalli provenienti dall’attività di demolizione edilizia, ben diversa dall’attività svolta dall’COGNOME complice del COGNOME. In tale quadro peraltro, puntuale è anche il rilievo per cui è emerso come irrilevante il dato per cui la ditta . RAGIONE_SOCIALE era autorizzata anche al trattamento di rifiuti di cui ai citati codici 160106 e 170405, posto che ciò che importa nella vicenda in esame è la circostanza per cui la natura dei rifiuti smaltiti non consentiva di ricondurli legittimamente ai predetti codici.
Rispetto a tale ricostruzione, fondata su plurime fonti, documentali, e testimoniali, oltre che sulle dichiarazioni del teste assistito COGNOME, il ricorrente oppone una mera elencazione di circostanze che sarebbero state rappresentate nei motivi nuovi e che come tali, a suo giudizio, avrebbero ribaltato il contesto descrittivo da valutare, così portando alla assoluzione dell’imputato.
L’argomentazione in tal modo elaborata appare inadeguata e insufficiente: invero, come noto, per confutare adeguatamente la motivazione dell’atto impugnato è necessario individuare i passaggi argomentativi ritenuti viziati nonché illustrare l’e ragioni di fatto e di diritto che fonderebbero i rivenuti vizi. E’ noto infatti che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, COGNOME, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425). Inoltre, nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in Modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base RAGIONE_SOCIALE censure medesime, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (cfr. tra le altre, 21/02/2019 Ud. (dep. 22/03/2019) Rv. 275841 – 01; Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, COGNOME, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, COGNOME, Rv. 214249).
soltanto l’onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in Sez. 3 -n. 12727 del Ebbene, lungi dall’operare nel senso anzidetto, il ricorrente si è limitato a una mera personale valutazione di dati, attraverso l’enucleazione dei motivi nuovi dedotti, rimanendo lontano dalla necessaria – per rappresentare validamente il vizi dedotti – individuazione dei passaggi argomentativi deficitari, accompagnata
dalla illustrazione RAGIONE_SOCIALE ragioni in fatto e diritto in grado di minarne in maniera dirimente, ovvero stravolgendone il fondamento, la motivazione. Ed invero, la critica in esame trascura completamente l’impianto motivazionale contestato, lamentando solo come attraverso la considerazione di altri dati si sarebbe dovuto arrivare ad una diversa conclusione. Laddove invece, lo si ripete, la corretta impostazione di un ricorso impone di partire dalla considerazione degli argomenti spesi nell’atto di impugnazione, per procedere alla specifica e ‘mirata critica degli stessi – piuttosto che alla contestazione della complessiva conclusione allegando a tal fine puntuali richiami probatori e giuridici. Tanto consegue anche sia al principio per cui il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata non concerne né la ricostruzione dei fatti né l’apprezzamento del giudice di merito ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione RAGIONE_SOCIALE ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente, (cioè idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti ( cfr. Sez. 1 n. 41738 del 19.10.2011, Longo, Rv. 251516), sia al principio per cui, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, mentre rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. GLYPH 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
A tale ultimo riguardo, non può neppure trascurarsi il dato per cui dalla motivazione censurata emergono diverse considerazioni che chiaramente disattendono taluni argomenti difensivi, anche “nuovi”: così, dall’atto impugnato emerge, ben spiegata, la ricostruzione della condotta della RAGIONE_SOCIALE cui accedeva, completandola e integrandola, quella del COGNOME, con particolare riferimento all’impropria quanto non autorizzata demolizione di automezzi, ben lontana, nella lineare elaborazione motivazionale dei giudici, dalla riduzione difensiva ad una “normale” attività di un meccanico o carrozziere che avvii a smaltimento rifiuti. Nella coerente ricostruzione della sentenza impugnata, si dà adeguato conto anche dell’irrilevanza della formale autorizzazione in capo al RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di attività implicanti rifiuti correlati al codice Cer 1601 06 e NUMERO_DOCUMENTO, e più in generale e in sintesi, si sviluppano argomenti lineari nel
descrivere la fattispecie individuata, rispetto ai quali, lo si ribadisce, si oppone solo una rivalutazione del merito della vicenda, come tale inammissibile.
Non può da ultimo trascurarsi come si dia per assodati e esistenti taluni argomenti senza alcuna puntuale allegazione dei medesimi, in violazione del principio per cui in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano tanto la mancanza di motivazione quanto il vizio di manifesta illog.icità o contraddittorietà della motivazione e non contengano la integrale trascrizione o allegazione dei necessari atti di riferimento (in tal senso Sez. 2, n. 20677 de/ 11/04/2017 Rv. 270071 – 01). E ancora, dev’essere recepita ed applicata anche in sede penale la regola della cosiddetta “autosufficienza” del ricorso costantemente affermata, in relazione al disposto di cui all’art. 360, n. 5, cod.proc.civ., dalla giurisprudenza civile, con la conseguenza che, quando si lamenti la omessa valutazione o il travisamento del contenuto di specifici atti del processo penale, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell’integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il “fumus” del vizio dedotto non emerga all’evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. F, n. 37368 del 13/09/2007 Cc. (dep. 11/10/2007 Rv. 237302).
Infine, non può integrare un vizio rilevante della motivazione la mera mancata risi:Tosta a censure difensive, posto che da una parte, con specifico riferimento ai vizi di mancanza, Illogicità e contraddittorietà della motivazione, essi devono essere di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità vertere su difetti di macroscopica evidenza, dall’altra rimangono ininfluenti le minime incongruenze e si devono considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili – come già evidenziato nel caso concreto – con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr., Sez. un., n. 24 del 24 novembre 1999, Rv. n. 214794; Sez. un., n. 12 del 31 maggio 2000, Rv. n. 216260; Sez. un., n. 47289 del 24 settembre 2003, Rv. n. 226074).
Infine e da ultimo, quanto ai motivi nuovi che non sarebbero stati esaminati, e che invece per quanto detto non di rado trovano risposta nelle argomentazioni dei giudici, occorre ricordare che nel giudizio di cassazione non comporta automatica nullità della sentenza di appello l’omessa motivazione in ordine ai motivi nuovi ritualmente depositati dall’appellante, dovendo il giudice di legittimità valutare se non si tratti di motivi manifestamente infondati o altrimenti inammissibili o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure
se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili – come nel caso di specie – con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2 – , n. 31278 del 15/05/2019 Ud. (dep. 16/07/2019) Rv. 276982 – 01
5.Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che iI ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
.. Così deciso il 11/10/2023