Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Vizio di Genericità
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la forma e la sostanza dell’atto sono fondamentali. Un ricorso inammissibile è l’esito infausto di un’impugnazione che non rispetta i rigidi requisiti procedurali. Con la recente ordinanza n. 43173 del 2023, la Suprema Corte ha ribadito un principio cruciale: la genericità dei motivi rende l’appello nullo, chiudendo la porta a qualsiasi discussione nel merito. Analizziamo questa decisione per comprendere perché la specificità è un requisito non negoziabile.
Il Caso in Esame: Un Appello Senza Novità
La vicenda processuale nasce dal ricorso di un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Perugia. L’appellante contestava la decisione per due ragioni principali: un presunto vizio di motivazione e l’errata applicazione della legge penale in materia di prescrizione e del reato di ricettazione (art. 648 c.p.).
Tuttavia, l’atto presentato alla Corte di Cassazione non introduceva elementi di novità. Le argomentazioni, infatti, erano una mera riproposizione di quelle già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. Invece di contestare punto per punto il ragionamento della Corte d’Appello, il ricorrente si è limitato a un “copia e incolla” delle sue precedenti difese.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nell’articolo 591, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma sancisce l’inammissibilità dell’appello quando mancano i motivi specifici. La Corte ha chiarito che un motivo è “generico” quando non c’è una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso.
In altre parole, non basta affermare che la sentenza sia sbagliata. È necessario spiegare perché è sbagliata, criticando in modo puntuale e argomentato il percorso logico-giuridico seguito dal giudice precedente. Riproporre le stesse questioni senza affrontare le risposte già fornite dalla Corte d’Appello equivale a non presentare un vero motivo di impugnazione, rendendo il ricorso inammissibile.
La Ricettazione Attenuata: Una Circostanza, non un Reato a Sé
Pur dichiarando l’inammissibilità per ragioni procedurali, la Corte ha speso qualche parola anche sul merito della questione sollevata dal ricorrente. Quest’ultimo invocava una diversa applicazione della prescrizione basata sull’ipotesi attenuata del reato di ricettazione (art. 648, comma 2, c.p.).
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato: l’ipotesi di ricettazione di particolare tenuità non è un reato autonomo, ma una circostanza attenuante speciale. Questa distinzione è cruciale perché le circostanze, a differenza delle fattispecie di reato autonome, non modificano il tempo base necessario a prescrivere il reato, ma incidono sulla pena finale. La Corte d’Appello aveva, quindi, correttamente applicato i principi di diritto in materia.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione centrale della Corte di Cassazione è stata la manifesta genericità del ricorso. I giudici hanno sottolineato che il ricorrente non ha sviluppato una critica argomentata della sentenza di secondo grado, ma si è limitato a ripresentare le medesime doglianze, ignorando completamente le ragioni per cui erano state respinte. Questo comportamento processuale viola il requisito di specificità, che impone un confronto dialettico con la decisione che si intende contestare. La mancanza di questo confronto rende l’atto di impugnazione non idoneo a innescare una nuova valutazione, determinandone l’inammissibilità.
Conclusioni: L’Onere di un Ricorso Ben Argomentato
La pronuncia in esame è un monito importante per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione. Non è sufficiente avere delle ragioni, ma è indispensabile saperle esporre secondo le regole processuali. Un ricorso deve essere un atto mirato, che smonti pezzo per pezzo la sentenza impugnata con argomenti giuridici pertinenti e specifici. La pigrizia argomentativa o la semplice riproposizione di tesi già sconfitte non solo non porta ad alcun risultato, ma comporta anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende. La via della giustizia richiede precisione, rigore e, soprattutto, specificità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile, tra le altre ragioni, quando è generico, ovvero quando si limita a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e respinte nel grado di giudizio precedente, senza confrontarsi specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che il motivo non è specifico e manca di correlazione con la decisione impugnata. In pratica, non critica puntualmente i ragionamenti del giudice precedente, ma si limita a ripetere doglianze già esaminate, rendendo l’impugnazione non idonea a essere valutata nel merito.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non valida.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43173 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43173 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a FOLIGNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio di motivazione e l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., nonché la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifico;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
che, ad ogni buon conto, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano pagg. 3-4 della sentenza impugnata) e correttamente applicato i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini dell’applicazione della prescrizione nell’ipotes attenuata prevista dal secondo comma dell’art. 648 cod. pen., che non costituisce un’autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale (Sez. 2, n. 4032 del 10/01/2013, P.M., Rv. 254307-01; Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Il Consigliere E ensore
Il Presidente